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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.01.2004 30.2003.313

9 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·860 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.313/AMM 26798/008

Bellinzona 9 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003 presentato da

_________   _________, _________ (____)

contro

la decisione n. _________  /_________  del _________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________  _________  una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 9 agosto 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura _________  circolava contromano in una curva completamente priva di visuale. Inoltre produceva rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;

                                         che _________  _________  è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 settembre 2003 nel quale postula "una considerevole riduzione della multa";

                                         che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente intesa all'audizione di due testimoni non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e le prove richieste non apparendo quindi suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che per l'art. 34 cpv. 1 LCS i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra; essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale;

                                         che giusta l'art. 33 ONC, il quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato "contromano in una curva completamente priva di visuale" e per avere cagionato inoltre "rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni " (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso l'11 agosto 2003 dalla polizia comunale);

                                         che il ricorrente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante in merito all'invasione di corsia, addebita lo stridere degli pneumatici "all'alta temperatura dell'asfalto e dell'aria", lamenta il "tono molto brusco e scortese" del poliziotto e conclude per una congrua riduzione della multa "per queste ragioni e visto che non vi è stata la messa in pericolo della vita di terzi";

                                         che le constatazioni di un agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

                                         che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze suscettibili di inficiare gli accertamenti di polizia, ove solo si consideri ch'egli neppure esclude – per vero – l'invasione di corsia (ricorso, pag. 1 verso il basso: "anche se avessi invaso la corsia, l'invasione sarebbe stata minima e dovuta essenzialmente alla 'struttura' della strada. […] tutti effettuano la manovra in questa maniera"), né il "rumore prodotto dai copertoni" (pag. 1 in fondo e pag. 2 in alto);

                                         che non giova altresì al ricorrente adombrare problemi di "alta temperatura dell'asfalto e dell'aria", giacché il conducente deve in ogni caso adattare la propria guida alle condizioni specifiche (cfr. l'art. 32 cpv. 1 LCS);

                                         che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale – quand'anche fosse stato "brusco e scortese" (ricorso, pag. 2 verso l'alto) – non aveva nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, l'entità della multa essendo – tutto ben ponderato – proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1, 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _________  _________, _________ (_________), – Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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