Incarto n. 30.2003.309/pg 25680/001
Bellinzona 13 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 settembre 2003 presentato da
__________ __________, ____________
contro
la decisione 22 agosto 2003 emessa da _____________
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il 9 settembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 agosto 2003 con cui _______ _____________ gli ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere".
B. Giusta l'art. 4 cpv. 2 lett.c LPContr il ricorso deve contenere una breve motivazione. Secondo il principio di cui all'art. 6 LPContr, i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vanno rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio.
Con lettera raccomandata intimata il 16 settembre 2003 questa Autorità fissava al ricorrente un termine perentorio di 10 giorni per motivare il gravame conformemente alle disposizioni di legge vigenti, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso; di conseguenza il ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile.
D. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 settembre 2003 inoltrato da _____ ___________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: