Incarto n. 30.2003.289/pg 25155/001
Bellinzona 25 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 2 settembre 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________, _ difeso da: _________ & _________ Studio Legale, _________, _
contro
la decisione 22 agosto 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 2 settembre 2003 _________ _________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 agosto 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.-, oltre fr. 80.- di tassa di giustizia e fr. 30 .- di spese, per aver circolato con l'autocarro targato _________ / _________ sovraccarico.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data 8 settembre 2003 questa Autorità di seconda istanza ha scritto al
ricorrente quanto segue:
"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:
art. 4 3 Il ricorso deve contenere:
a) la menzione della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni.
Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. In data 19 settembre 2003 _________ _________, per il tramite del suo legale, ha inoltrato via fax uno scritto in lingua italiana dal tenore letterale seguente: "contesto tutto. Abbiamo bisogno prendere visone delle documenti e puoi possiamo giustificare".
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Si rileva che di primo acchito ci sarebbe da chiedersi se lo scritto in questione debba essere considerato alla stregua di un ricorso; indipendentemente da ciò tale scritto, nonostante il ricorrente sia stato esplicitamente avvertito al riguardo, non contiene una concisa esposizione dei fatti, né la benché minima motivazione e non è neppure validamente firmato dalla parte o dal suo patrocinatore in quanto trattasi di un fax.
F. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 2/19 settembre 2003 inoltrato da _________ _________, _________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________, _________ _________, _________, _______ _________ & _________ Studio Legale, _________, ___
Il presidente: Il cancelliere: