Incarto n. 30.2003.236/AMM 20290/005
Bellinzona 26 settembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'_________ _________ 2003 presentato da
_________ _________ _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida della vettura TI _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________ _________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e si duole in sostanza di come "il conducente del motoveicolo, che verosimilmente sopraggiungeva ad una velocità ben superiore a quella da lui indicata [30-40 km/h, n.d.r.], non abbia visto l'indicatore di direzione, né abbia saputo interpretare nell'unico modo plausibile (forse proprio a causa della velocità da lui tenuta) i movimenti del veicolo del ricorrente testé citati", ossia "il rallentamento e il progressivo allineamento lungo il centro della carreggiata" (ricorso, pag. 3 a metà);
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro;
che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta del conducente della motocicletta non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a sottolineare di avere guardato gli specchietti retrovisori dopo aver inserito l'indicatore di direzione (verbale d'interrogatorio del 6 aprile 2003, pag. 1 verso il basso; cfr. anche osservazioni del _________ _________ 2003, secondo paragrafo);
che in quel momento il ricorrente, a suo dire, non è stato più in grado di scorgere il motociclista, giacché "probabilmente doveva trovarsi nel punto morto della mia vettura" (verbale citato, pag. 1 in fondo);
che anche in sede ricorsuale l'interessato ribadisce di avere cominciato la manovra "con l'attivazione dell'indicatore di direzione, alla quale ha fatto immediatamente seguito lo spostamento graduale verso il centro della carreggiata" (ricorso, pag. 2 in fondo), senza tuttavia addurre una previa osservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS;
che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante prima di segnalare il cambiamento di direzione, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere il motoveicolo che si accingeva a superarlo, foss'anche a velocità eccessiva, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione;
che in siffatte evenienze, considerata la dinamica del sinistro descritta dallo stesso ricorrente alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'interessato abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).