Incarto n. 30.2003.235/AMM 20222/003
Bellinzona 26 settembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'_________ _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il l'_________ _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida della vettura TI _________, eseguiva una manovra di svolta a destra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________ _________ 2003 in cui postula l'abbandono del procedimento contravvenzionale;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono; chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a destra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al comportamento dell'altra protagonista la quale avrebbe circolato "ad una velocità eccessiva (non a 45 km/h) e che in tale velocità non [avrebbe] avuto il tempo di reazione per poter frenare" (ricorso, nel mezzo);
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi responsabilità della conducente della motoleggera nel sinistro;
che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta di quest'ultima non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a destra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 5 in basso);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che non v'è motivo per discostarsi da siffatti principi nel caso di una volta a destra, il conducente avendo in tale evenienza l'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCS) e azionare l'indicatore di direzione;
che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a sottolineare di avere esposto il segnalatore e di avere, a manovra di svolta già cominciata, "sentito una grande botta proveniente dalla fiancata destra del mio veicolo, dopodiché ho visto la ragazza e la sua motoleggera a circa 10 metri davanti a me" (verbale d'interrogatorio del 9 aprile 2003, pag. 1 verso il basso);
che anche in sede ricorsuale l'interessato ribadisce di avere, "alla velocità di circa 30 km/h, … azionato l'indicatore di direzione destro dopo di che mi sono portato tutto verso la mia destra per poi svoltare" (ricorso, a metà), senza tuttavia addurre una previa osservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS;
che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante prima di segnalare il cambiamento di direzione, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere la motoleggera che circolava dietro di lui a destra, foss'anche a velocità eccessiva, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione;
che in simili circostanze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione,
che ciò vale a prescindere dall'eventuale colpa ascrivibile alla conducente della motoleggera, così come dal fatto che l'autoveicolo non abbia "allargato la curva" e abbia subito danni alla parte anteriore laterale destra anziché sinistra come erroneamente descritto nel rapporto di polizia (ricorso, verso il basso);
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).