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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.09.2003 30.2003.234

29 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·545 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.234/pg 19724/004

Bellinzona 29 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso _________  _________ 2003 presentato da

_________ _________,  _________, rappr. da: _________ _________ _________ _________,

contro  

la decisione _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                 A.     Il _________ 2003 la _________ ha inoltrato ricorso contro la decisione _________ 2003 con cui la Sezione della circolazione ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.-, oltre a fr.100.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese,  per aver effettuato alla guida dell'autocarro _________ _________ un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.

                                         L'allegato era redatto in lingua tedesca.

                                 B.     In data _________ 2003 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:

                                         "in possesso del vostro scritto citato a margine vi comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

                                        art. 4 3  Il ricorso deve contenere:

                                                    a)  la menzione della decisione impugnata;

                                                    b)  una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

                                                    c)  una breve motivazione;

                                                    d)  le conclusioni.

                                                     Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

                                        art. 5 1  Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

                                        art. 5 2     Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

                                        Dalla risoluzione rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta al signor _________ _________. Non risulta, tuttavia, esserci alcuna procura del suddetto che vi autorizza a fare ricorso a suo nome.

                                        In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente vi viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare:

                                        il ricorso in lingua italiana

                                        la procura

                                         trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

                                 C.     Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso.

                                 D.     Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

                                 E.     Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel suo gravame, malgrado  sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 3 luglio 2003 è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________, _________ _________ _________, _________,

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

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