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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.09.2003 30.2003.227

5 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·741 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.227/AMM 19084/090

Bellinzona 5 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 17 giugno 2003 presentato da

_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ una multa di fr. 120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI _________ su un passaggio pedonale";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 2 lett. e, 19 cpv. 2 ONC;

                                         che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 37 cpv. 2 LCS è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; ciò vale – fra l'altro – sui passaggi pedonali (art. 18 cpv. 2 lett. e, 19 cpv. 2 lett. a ONC),

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza degli art. 18 cpv. 2 lett. e e 19 cpv. 2 lett. a ONC, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo su un passaggio pedonale (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto allestito dalla polizia comunale di _________ il _________ 2003);

                                         che l'insorgente fa valere quanto segue:

                                         "La sera del _________ 2003 sono andato a cena presso il Ristorante _________ a _________ e mi preme sottolineare che in quel periodo tutte le strade erano sbarrate a causa di lavori in corso. Effettivamente la mia autovettura è stata posteggiata sulle strisce pedonali. Puntualizzo però che la mia autovettura non ostacolava nessuno ed [era] posteggiata vicino al ristorante in quanto ho problemi di mobilità. Vorrei aggiungere che sono in possesso di un permesso per invalidi (come potrete controllare nella vostra banca dati) il quale mi permette di posteggiare anche in luoghi normalmente vietati ovviamente tenendo conto che non ostacoli altre autovetture, pedoni o altre persone con handicap fisici)";

                                         che gli art. 31 lett. d e 32 lett. c RALCS consentono in effetti al titolare di un permesso speciale per disabili di "parcheggiare in luoghi normalmente vietati, senza costituire tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di parcheggio nelle immediate vicinanze";

                                         che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e accertato che l'interessato fosse effettivamente in possesso di siffatto permesso speciale (v. annotazione in calce al rapporto di contro osservazioni                                                         presentate dalla polizia il 15 luglio 2003), si è rimessa al giudizio di quest'autorità;

                                         che, ciò posto, il ricorrente era per vero autorizzato a posteggiare anche in un luogo vietato come un passaggio pedonale, a meno che il veicolo fosse di pericolo o d'intralcio alla circolazione o che vi fossero posti di parcheggio nelle immediate vicinanze, circostanze che non trovano riscontro nel fascicolo processuale;

                                         che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 2 lett. e, 19 cpv. 2 lett. a ONC; 31 lett. d, 32 lett. c RALCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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