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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.08.2003 30.2003.221

29 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·936 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.221/AMM 17730/005

Bellinzona 29 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 giugno 2003 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 25 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 giugno 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 60.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 20 ottobre 2002 in territorio di __________:

                                         "ha posteggiato il veicolo __________ per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio. […] l'infrazione non è stata contestata";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 25 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di parcheggio" vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (__________) commina – da 2 fino a 4 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 60.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "posteggiato il veicolo __________ per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio. […] l'infrazione non è stata contestata" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione emanato dalla polizia comunale il 10 marzo 2003);

                                         che l'insorgente si duole di come la polizia gli abbia intimato, per la medesima infrazione, prima una "procedura di multa disciplinare" del 28 novembre 2002 (doc. B allegato al ricorso) – cui egli ha presentato osservazioni il 27 dicembre successivo (doc. C allegato al ricorso) – e poi una "intimazione di contravvenzione" del 10 marzo 2003 (doc. D allegato al ricorso), cui l'interessato non ha più risposto considerando già evasa la questione;

                                         che il ricorrente ritiene in definitiva "grave il fatto che non si sia tenuto conto delle mie osservazioni che spiegavano in modo esaustivo i fatti e che sottintendevano pure una certa leggerezza nella constatazione da parte dell'agente che avrebbe rilevato l'infrazione" (ricorso, a metà); donde il postulato annullamento della risoluzione impugnata;

                                         che nelle osservazioni appena citate l'insorgente sottolineava come il veicolo indicato nella procedura disciplinare – una __________ ___– "si trova regolarmente parcheggiato in via __________ su un terreno di proprietà privata sin dall'inizio di settembre 2002 senza mai più essere stato utilizzato. Pertanto non è fisicamente possibile che si sia trovato sul luogo e all'ora da voi segnalati in via __________ " (doc. C allegato al ricorso);

                                         che tali contestazioni si riferiscono tuttavia – come rileva giustamente l'agente denunciante in un rapporto di contro osservazioni del 24 luglio 2003 su cui l'interessato ha avuto occasione di esprimersi – a un secondo veicolo: non la __________ di cui alle osservazioni del 27 dicembre 2002, ma una __________ munita della stessa targa trasferibile __________;

                                         che invano si cercherebbe nelle note osservazioni, nel ricorso o nel successivo scritto del 14 agosto 2003 ogni censura atta a confutare gli accertamenti di polizia inerenti all'infrazione commessa con quest'ultimo veicolo, né dal fascicolo processuale emergono elementi che permettano di discostarsi dalla decisione impugnata;

                                         che dalla fotografia prodotta contestualmente alla lettera del 14 agosto 2003 non è altresì desumibile, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, la concordanza del luogo immortalato con quello indicato nel rapporto di contravvenzione; tanto meno se si considera che l'interessato si limita a definirlo il "luogo in cui si trovava la mia vettura" senza neppure precisare a quale dei predetti veicoli egli alluda;

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 60.–, oltre agli oneri processuali, per avere lasciato il veicolo __________ più di 2 ore in divieto di parcheggio;

                                         che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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