Incarto n. 30.2003.21/KRM 2/501
Bellinzona 24 marzo 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso 29 gennaio 2003 presentato da
_________ _________, domiciliato a _________, Via _________ _________,
contro
la decisione _________ _________ 2003, n. (_________)__________________, emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 19 febbraio 2003 e il complemento 25 febbraio 2004 presentati dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 24 gennaio 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 140.-- oltre la tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:
"aver intrattenuto cinque avventori oltre l'orario di chiusura stabilito per la 0100. I clienti lasciando il locale all'arrivo della pattuglia della Polizia comunale di _________, all'ora suindicata accertata alle 0210."
Fatti accertati il 29 settembre 2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 37, 66 LesPubbl e 80, 81 RLesPubbl.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene di non avere mai ricevuto il rapporto di contravvenzione e di non potersi quindi esprimere al riguardo.
C. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione confermando l'avvenuta intimazione al signor _________ oralmente e per posta A, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. L'insorgente lamenta al mancata notifica del rapporto di contravvenzione.
Per costante giurisprudenza la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione costituisce una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell'intero procedimento contravvenzionale, costituendo una chiara violazione del suo diritto di essere sentito.
Nel caso concreto la Polizia comunale di _________ non ha potuto provare di aver intimato in modo formalmente corretto al signor _________ la contravvenzione che ha dato avvio al procedimento in esame. Infatti il rapporto di contravvenzione non è stato spedito per lettera raccomandata, bensì per lettera semplice.
Dagli atti si evince invero che la contravvenzione è stata intimata oralmente all'interessato al momento dell'accertamento dell'infrazione (cfr. giornale di polizia del _________ _________ 2002 ore _________). Siffatta notificazione non risulta in concreto sufficiente, poiché non vi è alcuna garanzia che siano state rispettate tutte le formalità essenziali, come ad esempio l'avvertenza della possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni. D'altronde se tale notificazione già fosse stata sufficiente non sarebbe neppure stato necessario intimare un rapporto il giorno seguente per posta A, ritenuto che siffatto modo di intimazione non permette comunque di provare l'avvenuta notificazione.
L'interessato non ha perciò mai potuto esporre la sue giustificazioni dinanzi all'autorità dipartimentale prima che questa emettesse la decisione impugnata.
Ora, considerando che in materia penale il diritto di essere sentito è assoluto, generale ed incondizionato, e che di conseguenza il prevenuto ha il diritto di esprimersi prima che l'autorità competente renda una decisione a suo detrimento (DTF 105 Ia 195, 101 Ia 296), la risoluzione in esame deve essere annullata.
3. Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale suisse, N. 100 ad v.art. 4; DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale previo invio al ricorrente del rapporto di contravvenzione.
per questi motivi, visti gli art. 29 Cost., 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 29 gennaio 2003 è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, n. (_________)__________________, è annullata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________, _________ _________, _________,
Il presidente: La segretaria: