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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.10.2003 30.2003.208

2 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,493 parole·~7 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.208/ROC/MAM 18339/003

Bellinzona 2 ottobre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 13 giugno 2003 presentato da

__________  __________, __________

contro

la decisione 6 giugno 2003 emessa dalla Sezione della circolazione __________

viste                                  le osservazioni 25 giugno 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, __________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 6 giugno 2003 (emanata in forza di un rapporto 14.04.2003 della Polizia cantonale, __________ __________, cui ha fatto seguito la rituale intimazione di contravvenzione di data 25 aprile 2003, avverso la quale il denunciato non ha sollevato osservazione alcuna) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa di fr. 300.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 29 marzo 2003, alle ore 02.30 in territorio di __________, località __________, alla guida della vettura __________, spostandosi sulla destra, urtato e danneggiato una proprietà privata ed abbandonato in seguito il luogo del sinistro senza osservare i doveri impostigli dalla Legge, omettendo segnatamente di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la Polizia. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cfr. 1, 92 cpv. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 e 56 cpv. 4 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ __________, è insorto con tempestivo ricorso 13 giugno 2003, postulandone l'annullamento. Egli ha sì ammesso la fattispecie soggettiva e oggettiva di cui alle infrazioni imputategli, ma adduce a motivo del suo agire (e ad escluderne pertanto l'illiceità) il fatto di essere una persona audiolesa, ciò che avrebbe giocoforza implicato da parte sua l'impossibilità, o, quantomeno, l'estrema difficoltà, di comunicare al danneggiato e/o alle forze inquirenti gli avvenimenti di cui al sinistro in esame.

                                 C.     Con comunicazione 25 giugno 2003, il competente Dipartimento si è formalmente astenuto dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta i combinati disposti di cui agli artt. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, e rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla circolazione senza compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo. I veicoli devono circolare a destra (art. 34 cpv. 1 LCS), pur tenendo una distanza sufficiente dal margine della carreggiata (art. 7 cpv. 2 LCS).

3.Il ricorrente ha manifestamente dichiarato nel proprio verbale d'interrogatorio 30.03.2003 fronte alle forze inquirenti (non sollevando neppure in sede ricorsuale obiezione e/o opposizione alcuna in tal senso) di essersi, alla guida della precitata vettura e nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo, spostato troppo verso il ciglio destro della strada, per ragioni che non è stato in grado di indicare, andando pedissequamente ad urtare di striscio contro la recinzione di una casa di proprietà di __________ __________, __________, e danneggiando così alcuni paletti di ferro ed alcuni metri di rete metallica. Stante quanto precede, l'infrazione di cui ai predetti articoli di Legge, appare senz'altro, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, commessa (ed ammessa), ritenuto inoltre che, giusta l'art. 100 cfr. 1 LCS, salvo disposizione espressa e contraria della Legge, anche la negligenza è punibile. Su questo punto, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

4.Giusta l'art. 51 cpv. 1 LCS, in caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la Polizia (artt. 51 cpv. 1 LCS e 56 cpv. 4 ONC).

5.In concreto, quo alla fattispecie oggettiva dell’infrazione in esame, __________ __________ ha ammesso di non avere chiamato, immediatamente dopo l'incidente, né il danneggiato, né la Polizia. Su tale aspetto, non giova pertanto soffermarsi oltre. Diverso discorso deve invece essere fatto per ciò che concerne la fattispecie soggettiva. Orbene, nel predetto verbale d'interrogatorio 30.03.2003, egli asseriva di non avere ritenuto opportuno prendere subito contatto con il danneggiato e ciò in considerazione dell'ora piuttosto tarda. Nel proprio allegato ricorsuale, egli ha invece affermato di avere in un primo tempo cercato il proprietario danneggiato e di avere abbandonato il luogo del sinistro in un secondo tempo, non avendolo trovato. Stante quanto precede, non vi è chi non veda la crassa e manifesta contraddizione insita nelle due precitate dichiarazioni del sig. __________ __________, la cui credibilità, già solo per questo motivo, risulta essere alquanto vacillante. Non solo. V’é di più. Il ricorrente asserisce infatti di non avere potuto prendere contatto con il danneggiato o con la Polizia, stante la menomazione fisica di cui già si è detto. Tale condizione, però, seppure senz'altro suscettibile di umana comprensione da parte dello scrivente Giudice, non può, sola, e per i motivi di cui si dirà qui appresso, influenzare il presente giudizio. In primis, poiché, malgrado quanto precede, il ricorrente è comunque stato in grado di sostenere un interrogatorio fronte alle forze inquirenti (rispondendo segnatamente a molteplici domande postegli dal preposto agente di Polizia) senza dovere per questo necessitare di un interprete. In secundis, poiché il ricorrente, al momento dei fatti, ben avrebbe almeno potuto contattare - se non proprio il danneggiato (e ciò per verosimili difficoltà di comunicazione che codesto Giudice non ha comunque certo aprioristicamente ritenuto di escludere!) - almeno le competenti Autorità di Polizia (ad esempio recandosi personalmente presso gli Uffici o richiedendo l’aiuto e l’intervento di terze persone che avessero potuto riferire telefonicamente e a chi di dovere sull’accaduto) che, in ogni tempo e per ogni  necessità avrebbero senz'altro potuto reperire senza particolari difficoltà un interprete idoneo. In terzo luogo, mal si comprende poi l'affermazione del ricorrente, secondo cui questi, proprio a cagione della sua menomazione fisica, non sarebbe mai stato a conoscenza del suo obbligo di contattare la Polizia in caso di incidente della circolazione con danni materiali, facendo difetto il nesso causale tra la menomazione fisica del ricorrente e la misconoscenza di quest’ultimo dei predetti obblighi (l’ignoranza della Legge non potendo d’altro canto essere ammessa), e ritenuto poi oltretutto che __________ __________ risulta essere titolare di una licenza di condurre (cat. B) a fare tempo dal 15.4.1975, ben potendosi dunque presumere in questo contesto da parte sua il necessario bagaglio di esperienza e conoscenza in materia. Anche su questo punto il gravame non merita pertanto accoglimento, la menomazione fisica del ricorrente non potendo, concretamente, rappresentare un motivo di esclusione dell’illiceità dell’infrazione.

                                 7.     Giusta l'art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l'arresto o con la multa. Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla Legge, è punito con l'arresto o con la multa (art. 92 cpv. 1 LCS). Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli artt. 63 e 48 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa a suo tempo inflitta a __________ __________, ed ammontante segnatamente a Fr. 300.- (trecento), confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo accollo al ricorrente, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr), che lo scrivente Giudice, alla luce della particolarità del caso di specie, ritiene di dovere fissare in misura estremamente contenuta.

per questi motivi                 richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1, 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 56 cpv. 4 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 13 giugno 2003 di __________ __________, __________, è respinto.

                                  §     Di conseguenza, la decisione no. __________ /__________ del __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, è integralmente confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia in fr. 50.00 e le spese per complessivi fr. 50.00, relative al presente giudizio, sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro

                                         30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, _________ _________, _________.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

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