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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2003 30.2003.177

19 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,518 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.177/ROC/MAM 03 77/501

Bellinzona 19 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 19 maggio 2003 presentato da

_______  _______, _______ difesa da: Avv. _______ _______, _______

contro

la decisione 25 aprile 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste                                  le osservazioni 4.06.2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’Immigrazione, _______;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 25 aprile 2003 (emanata a seguito di un rapporto di segnalazione 3.08.2002 della Polizia comunale della Città di _______, cui ha fatto seguito in data 14.02.2003, la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione 5.08.2002, avverso il quale la ricorrente non ha sollevato osservazione alcuna) la Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, _______, ha inflitto a _______ (recte: _______) _______, _______, una multa di Fr. 350.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere ella, in data 3 agosto 2002, in qualità di gerente dell’esercizio pubblico “Bar _______ ”, sito a Lugano, in località  Via _______, omesso di esporre gli orari e i periodi di apertura e di chiusura del predetto esercizio in modo ben visibile all’esterno dei locali (art. 43 LesPubb), nonché per avere omesso di tenere a disposizione dei competenti organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza colà (art. 86 RLesPubb), come pure per avere preparato e servito piatti caldi elaborati senza esserne autorizzata, stante la necessità, a tale scopo, di uno specifico tipo di patente, cosiddetta B2, di cui il locale da lei gestito ne risultava sprovvisto (art. 30 RLesPubb).

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _______ _______ è insorta con tempestivo ricorso 19 maggio 2003, contestando l’ammontare della multa e postulandone, in virtù del principio di proporzionalità, una massiccia riduzione, sollevando inoltre, quo all’infrazione di cui all’art. 43 LesPubb, l’applicazione del principio “in dubio pro reo”, stante una manifesta incongruenza risultante dalle emergenze istruttorie, di cui si dirà meglio in seguito.

C.Con sue osservazioni 4.06.2003, il competente Dipartimento propone sostanzialmente la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata, non sollevando per contro obiezione alcuna circa un’eventuale riduzione della multa a Fr. 300.- (anziché Fr. 350.-), nel caso di parziale accoglimento del ricorso in punto alla predetta (contestata) infrazione di cui all’art. 43 LesPubb.

considerato,                     in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 53 cpv. 1 LesPubb, il gerente, in qualità di persona fisica responsabile verso il competente Ufficio dei Permessi (artt. 1 e 80 RLesPubb), risponde dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze, assicurando con la sua presenza a tempo pieno (art. 82 cpv. 1 RLesPubb) il buon funzionamento ed andamento generale dell’esercizio sotto tutti i punti di vista e curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia et cetera ( art.81 RLesPubb). Il gerente deve inoltre tenere a disposizione degli organi di controllo, un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza nell’esercizio pubblico (art. 86 RLesPubb), all’esterno del quale devono poi essere esposti in modo ben visibile gli orari e i periodi di apertura e di chiusura dello stesso (art. 43 LesPubb).

3.Concretamente, l’esercizio pubblico di cui la ricorrente è gerente, con contestuale e pedissequa sua responsabilità circa l’effettiva esecuzione dei predetti obblighi, risulta essere un bar a’sensi dell’art. 30 RLesPubb. Orbene, giusta il precitato disposto di Legge, sono caffè o bar, gli esercizi nei quali si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini, aperitivi, pasticcini e gelati.

4.Nel merito, non vi è dubbio che le infrazioni previste nella decisione impugnata siano state integralmente ammesse dalla ricorrente in sede di interrogatorio 5.08.2002 fronte alle forze inquirenti, laddove questa ha potuto confermare, in primo luogo, che il piano di lavoro non fosse stato allestito, né tantomeno messo a disposizione per il controllo, e, in secondo luogo, che gli orari d’apertura e di chiusura del locale in questione non fossero stati esposti all’esterno del locale in modo corretto e ben visibile, prendendo inoltre atto, da ultimo, che, quale titolare della patente di tipo B3, ella non era autorizzata alla preparazione di cibi elaborati pur avendolo fatto da almeno una settimana e sino al giorno dell’intervento della Polizia, preparando in particolare, e quotidianamente, petti di pollo fritti (cfr. pure rapporto di segnalazione 3.08.2002). Vero è che la ricorrente, richiamato l’art. 43 LesPubb, sottolinea l’incoerenza tra quanto da lei dichiarato in sede di verbale d’interrogatorio ed il rapporto di segnalazione 3.08.2002. In quest’ultimo, si accertava (fatta salva un’omissione di trascrizione!) che gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, come pure il listino dei prezzi, fossero esposti in modo ben visibile, quanto precede sconfessato però dalla ricorrente stessa, che ha dichiarato senza alcun dubbio di sorta e con estrema precisione di confermare la mancanza delle predette indicazioni previste all’art. 43 LesPubb, dichiarando altresì che tale omissione sarebbe stata cagionata da una serie di lavori di pittura effettuati sia all’interno che all’esterno dell’esercizio pubblico. Stante la chiara ammissione di colpevolezza, l’infrazione risulta pertanto accertata, non potendosi escludere la sua commissione in virtù del principio “in dubio pro reo”, ritenuto in particolare come, a ben determinate condizioni , ancor oggi sia possibile appellarsi al principio secondo cui “confessio regina probationis est”.

5.Tutte le giustificazioni allegate dalla ricorrente (e per le quali si richiama il predetto verbale di interrogatorio 5.08.2002) non possono essere considerate pertinenti ai fini di giudizio. In primis, poiché tali asserzioni sono rimaste, appunto, allegate e non sono state sufficientemente sottomurate dalla stessa (la quale, sia detto abbondanzialmente, neppure ha ritenuto necessario, ai fini di provare o quantomeno rendere verosimile la propria versione dei fatti, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questa avrebbe potuto addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio). In secundis, le predette argomentazioni, seppur (parzialmente) suscettibili di umana comprensione, non rientrano nei motivi tali da escludere l’illiceità dell’atto, così come (esaustivamente) previsti dalla Legislazione e dalla nota dottrina e giurisprudenza in materia.

6.Constatata pertanto la manifesta chiarezza della fattispecie che qui ci occupa, altrettanto non si può dire delle motivazioni ricorsuali addotte dalla ricorrente, che appaiono invero alquanto confuse e nebulose, rasentando  pure, per taluni aspetti, il limite della temerarietà. La circostanza, infatti, secondo la quale il gestore dell’esercizio pubblico in questione, al momento del predetto accertamento effettuato dalla Polizia comunale, risultasse essere subentrato al precedente gestore unicamente da pochi mesi, non modifica punto il fatto che la ricorrente avesse lavorato in qualità di gerente del locale per ben diciotto anni (!); un’attività professionale, dunque, esercitata dalla ricorrente per un periodo che non rappresenta propriamente “l’espace d’un matin” e che ha senz’altro necessariamente e giocoforza conferito alla stessa, tutta l’esperienza e le conoscenze idonee alla perfetta gestione di un esercizio pubblico a’sensi di Legge. Stante quanto precede, asserire, come fatto (sic!) che la ricorrente, dopo 18 (diciotto) anni, non conoscesse le regole del gioco, è circostanza ancor più grave e tale da non potersi certo considerare nell’ottica della commisurazione della pena quale motivo di riduzione della stessa (Strafmilderungsgrund), anzi …

7.Per quanto riguarda poi le censure mosse dalla ricorrente all’indirizzo delle forze inquirenti, ed in particolare in punto alle modalità del loro intervento effettuato in data 3.08.2002, non spetta certo alla scrivente Pretura sindacare su simili allegazioni, che andrebbero semmai rivolte (e risolte) fronte alle competenti Autorità e che, inoltre, sia detto per inciso, non influiscono punto né sulla questione a sapere circa la commissione o meno da parte della ricorrente delle predette  infrazioni alla LesPubb e relative ordinanze, né in relazione all’aspetto commisurativo dell’eventuale sanzione pecuniaria.

8.Giusta l’art. 66 cpv. 1 LesPubb, le infrazioni alla Legge ed al Regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dell’atteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dell’ordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso 19 maggio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 350.- inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, _______ a _______ _______, _______.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

_______ _______, _______, Avv. _______ _______, _______,

Il giudice:                                                                   Il segretario assessore:

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