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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.08.2003 30.2003.176

8 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·714 parole·~4 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.176/KRM 14578/010

Bellinzona 8 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 18 maggio 2003 presentato da

_______ _______, Via _______, _______

contro

la decisione _______ 2003, n. _______ /_______ emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni 27 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, _________,

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                              in fatto

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione 9 maggio 2003, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 18 marzo 2003 in territorio di _______:

                                         "Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

                                         che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso 18 maggio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni 27 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato                        in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _______, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

                                         che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale; ritiene nondimeno che la multa non sia giustificata, da un lato perché il veicolo in realtà non sarebbe stato posteggiato, ma lasciato erroneamente in un luogo che nessuno a quel momento sapeva essere privato, e dall'altro lato perché si sarebbe trattato di un posteggio casuale per il quale si è chiesto scusa al proprietario;

                                         che non si vede come la ricorrente possa ragionevolmente negare di aver visto un cartello debitamente posato in loco (vedi anche rapporto di denuncia punto 4) e che nulla agli atti induce a ritenere non visibile;

                                         che ciò vale a maggior ragione in concreto dove l'insorgente ammette di aver saputo che il piazzale in rassegna "è luogo di controversie da quando la fam. _______ l'ha acquistato";

                                         che riguardo alla seconda argomentazione le scuse non possono inibire l'applicazione della pena prevista dalla legge; si sarebbe potuto evitare di infliggere la sanzione solo se a seguito delle scuse il proprietario avesse ritirato la querela, fatto che tuttavia non è intervenuto;

                                         che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _________,

Il presidente:                                                                                 Il cancelliere:

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