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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.08.2003 30.2003.173

8 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,065 parole·~5 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.173/AMM 13856/010

Bellinzona 8 agosto 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2003 presentato da

__________  __________,  __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 10 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 7 marzo 2003 in territorio di __________:

                                         "alla guida della vettura __________ proveniente da una strada secondaria s'immetteva su strada principale creando pericolo alla circolazione";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC;

                                         che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

                                         che in un successivo scritto del 18 giugno 2003 il ricorrente prospetta l'esperimento di un "sopralluogo in contraddittorio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente intesa all'esperimento di un sopralluogo è tardiva, essendo stata formulata dopo la presentazione del ricorso – in violazione dell'art. 4 cpv. 3 lett. b LPContr – senza che il ritardo fosse giustificato da motivi pertinenti;

                                         che del resto non è dato a divedere – né il ricorrente spiega – in che modo il postulato sopralluogo sarebbe suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che, ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;

                                         che per l'art. 36 cpv. 2 LCS la precedenza alle intersezioni spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "da una strada secondaria … su strada principale creando pericolo alla circolazione " (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso dall'agente ___. __________ il 7 marzo 2003: "per aver circolato alla guida dell'autovettura __________ __________ targata __________ omettendo di concedere la precedenza proveniente da una strada secondaria immettendosi su di una strada principale, creando concreto pericolo alla circolazione");

                                         che in un successivo rapporto del 4 giugno 2003 lo stesso agente denunciante ha avuto modo di precisare quanto segue:

                                         "Nell'ora e data citate [il 7 marzo 2003 alle ore 10.50], si aveva modo di circolare alla guida di un veicolo di servizio ufficiale all'interno dell'abitato di __________ sulla strada cantonale principale via __________ __________ direzione __________.

                                         Giunto all'altezza del ristorante __________, dove dalla sinistra rispetto la nostra direzione di marcia vi è lo sbocco della strada secondaria via __________ notavo giungere un veicolo fuoristrada, il quale conducente senza rispettare la segnaletica esposta in loco (3.02 – 6.12 – 6.13 – 6.14) e senza far cenno di rallentare si immetteva su via __________ direzione __________.

                                         Onde evitare la sicura collisione, entrambi i conducenti doveva frenare arrestandosi a circa 1 metro di distanza dalle rispettive parti anteriori dei veicoli.

                                         In base a quanto accaduto e constatato, il comportamento del Sig. __________ ha creato concreto pericolo alla circolazione.

                                         Sia la segnaletica orizzontale e verticale (dare precedenza) presente su via __________ all'intersezione con via __________ è stata esposta come da prescrizioni vigenti e chiaramente visibile";

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

                                         che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze concrete suscettibili di inficiare gli accertamenti dell'agente denunciante, il ricorso esaurendosi nella generica contestazione secondo cui l'interessato "non ha creato pericolo alla circolazione proveniente da una strada secondaria su una strada principale", né "ha intralciato la macchina della polizia";

                                         che neppure giova all'interessato adombrare incongruenze fra il rapporto di polizia del 7 marzo 2003 e quello del 4 giugno 2003 ("in quest'ultimo non si capisce bene chi avrebbe constatato l'infrazione e chi erano i conducenti che hanno dovuto frenare": cfr. osservazioni del 18 giugno 2003), l'infrazione essendo stata chiaramente accertata dall'agente che ha sottoscritto entrambi i rapporti e i conducenti costretti a frenare essendo senz'altro lo stesso agente denunciante e il ricorrente;

                                         che eventuali dubbi al riguardo non sarebbero per altro suscettibili – comunque sia – d'inficiare l'accertamento secondo cui l'insorgente, proveniente da una strada secondaria, ha omesso di concedere la precedenza a un veicolo in transito sulla strada principale, creando un concreto pericolo alla circolazione;

                                         che, in siffatte evenienze, questo giudice perviene al convincimento di come l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa – suscettibile di compromettere la sicurezza del traffico – rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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