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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.09.2003 30.2003.172

11 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,063 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.172/ROC/MAM 2003-04-602

Bellinzona 11 settembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 13 maggio 2003 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione 8 aprile 2003 emessa dalla __________________, __________,

viste                                  le osservazioni 4 giugno 2003 presentate dalla __________________,

                                                                                   __________;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     Con decisione 8 aprile 2003 (emanata in virtù di un rapporto di contravvenzione 21.02.2003 della Cassa di Disoccupazione __________ __________, Ufficio di __________, più volte regolarmente intimato al ricorrente in data 24.02.2003 e 7.03.2003, il quale, in entrambe le occasioni, non ha formulato osservazioni al riguardo) la __________________, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 500.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, a __________, nel periodo gennaio/febbraio 2003, in qualità di amministratore unico della __________ SA, cui faceva capo l’esercizio pubblico Bar __________, __________, omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere alla competente Cassa il formulario “attestato del datore di lavoro” a nome di __________ __________, in precedenza occupata quale lavoratrice stipendiata presso il suddetto locale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett.b e 106 LADI, come pure dell’art. 28 LPGA.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorto con tempestivo ricorso 13.05. 2003, postulandone l’annullamento e sostenendo in particolare la tesi secondo cui questi, pur essendo l’amministratore unico della precitata società, non percepirebbe compenso alcuno da tale attività (non risultandone neppure proprietario del pacchetto azionario), e concludendo allegando non meglio precisati motivi d’ordine medico.

                                 C.     Con sue osservazioni 4 giugno 2003, la __________________ propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 20 cpv. 2 LADI, il disoccupato che vuole fare valere il diritto alla relativa indennità, deve presentare ad una Cassa di disoccupazione di sua scelta (cpv. 1) un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio ma, al più tardi, entro una settimana dal momento in cui l’assicurato acquisisce lo statuto di disoccupato. In questo senso, il datore di lavoro deve compilare tempestivamente tutti gli attestati necessari ai lavoratori per fare valere i loro diritti alle prestazioni di cui agli artt. 1 e segg. LADI (art. 88 cpv. 1 lett. b LADI), tale obbligo di collaborazione dovendo risultare del tutto gratuito (art. 28 cpv. 1 LPGA).

3.In concreto, dagli atti emerge chiaramente la passività mostrata dal ricorrente, il quale non ha fatto fronte alle richieste reiteratamente rivoltegli dalla Cassa di Disoccupazione (cfr. docc. 1 e 2) e volte alla compilazione da parte di quest’ultimo dell’attestato di cui all’art. 20 cpv. 2 LADI, senza mai per questo addurre  giustificazione alcuna al riguardo, se non in sede ricorsuale.

4.In particolare, e per ciò che ne è della propria accertata posizione giuridica in seno alla precitata __________ SA, il ricorrente dimentica che i ruoli (inalienabili e irrevocabili) dell’amministratore (unico) di una società anonima consistono, fra l’altro, nell’alta direzione e vigilanza della società, nella facoltà di emanare le istruzioni necessarie, come pure nella definizione dell'organizzazione societaria, della sua tenuta contabile e del controllo finanziario (art. 716a CO), le giustificazioni del ricorrente in punto alla sua estraneità soggettiva e oggettiva alla fattispecie che qui ci occupa rasentando pertanto la temerarietà e non essendo neppure minimamente rese verosimili. Su questo punto il gravame si rivela senz’altro manifestamente infondato.

5.__________ __________ adduce inoltre a giustificazione, imprecisati motivi di salute che gli avrebbero impedito di fare fronte alle proprie incombenze di cui all’art. 20 cpv. 2 LADI. Orbene, tali motivazioni, oltre a non essere state sufficientemente sottomurate dal ricorrente, non rientrano neanche, seppur (parzialmente) suscettibili di umana comprensione, in quei motivi tali da escludere l’illiceità dell’atto, così come (esaustivamente) previsti dalla Legislazione e dalla nota dottrina e giurisprudenza in materia. Da ultimo, e sempre a tal proposito, si aggiunga poi che il ricorrente ha postulato in sede ricorsuale una concessione di una proroga di pochi giorni alfine di ottenere la necessaria documentazione medica atta a dimostrare, appunto, i suoi (denegati) impedimenti, ma, aldilà del fatto che tale richiesta risulta essere irrita, poiché non prevista dalla LPContr (non potendo neppure essere interpretata quale  restituzione in intero ex art. 8 LPContr), l’eventuale termine risulterebbe ad ogni modo essere ampiamente trascorso infruttuoso da ben oltre tre mesi! Anche su questo punto, il gravame non può dunque trovare accoglimento e deve essere pedissequamente respinto.

6.Giusta l’art. 106 LADI, chiunque viola l’obbligo di informare, rifiutandosi segnatamente di fornire tutte le necessarie informazioni alle preposte istituzioni, è punito con la multa sino a Fr. 5'000.-. In concreto, la multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, quanto precede considerato in particolare l’enorme ritardo accumulato dal ricorrente ai fini dell’adempimento delle proprie incombenze, come pure dell’atteggiamento ostruzionistico mostrato da questi durante tutto l’iter procedurale, manifestamente irrispettoso dei legittimi e sacrosanti diritti del lavoratore, attorno alla cui protezione ruota del resto tutta la Legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione, e che anzi la giustifica e le dà fondamento costituzionale.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 richiamati gli artt. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI, come pure gli artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 13 maggio 2003 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, la decisione no. __________ del __________ 2003 della __________________, Ufficio giuridico, __________ è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese, per complessivi Fr. 400.- (quattrocento), sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

 - __________, Ufficio giuridico, __________,

 - Avv. __________, __________,

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

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