Incarto n. 30.2003.162/AMM 13491/004
Bellinzona 18 settembre 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 aprile 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 16 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 25 febbraio 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 aprile 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 16 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 27 febbraio 2003 agli atti);
che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni:
"[…] è da 6 anni che vado regolarmente dalle suore Vicenziane 3 piano sopra al posteggio menzionato, e non ho mai avuto problemi o multe. Le suore mi hanno sempre detto che potevo posteggiare. Come mai che ora ho preso una multa? E poi, non ditemi che non ho contestato la multa (o l'infrazione). Già che a voi fa comodo pensarla così, basta incassare a qualsiasi occasione. Io la multa l'ho contestata, e la contesto ancora adesso. Farò ricorso a ogni vostra decisione";
che le argomentazioni ricorsuali non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 15 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la Basilica del _________, proprietaria del fondo, ha rilevato che il cartello indicatore del divieto esisteva dal 1980, che "dal mese di settembre al mese di dicembre dello scorso anno è stato effettuato ampio volantinaggio invitando a non più parcheggiare nell'area della chiesa" e che "le Suore Vicenziane sono ben al corrente che sull'area antistante la parrocchia non si deve posteggiare";
che la proprietaria del fondo, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;
che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di dimostrare – o rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dalle suore, le quali non sono per altro neppure proprietarie del fondo in rassegna;
che, comunque sia, eventuali assicurazioni di terzi non esimevano il ricorrente dal suo dovere di verificare l'esistenza di un'eventuale autorizzazione di parcheggio – in deroga al chiaro divieto segnalato sul luogo – da parte del proprietario medesimo del fondo;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria: