Incarto n. 30.2003.161/AMM 101
Bellinzona 6 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 maggio 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. 101 del 25 aprile 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, _________,
viste le osservazioni del 28 maggio 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione dell'ambiente, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per avere – nel mese di ottobre 2002 in territorio di _________ – "posato nel proprio giardino, senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca, una trappola a trabocchetto, allo scopo di catturare una faina";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 57 RALCC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 28 maggio 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;
che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "posato nel proprio giardino, senza la necessaria autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca, una trappola a trabocchetto, allo scopo di catturare una faina";
che l'art. 57 cpv. 1 RALCC, in applicazione dell'art. 28 LCC, subordina in effetti "l'uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori" all'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca;
che nondimeno – secondo l'art. 34 cpv. 4 LCC evocato nella decisione impugnata – "nelle immediate adiacenze di stabili è autorizzato l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno, secondo le direttive del Dipartimento. La cattura deve essere sollecitamente annunciata al locale guardacaccia";
che, in concreto, dal fascicolo processuale emerge come l'insorgente si sia per vero limitato a posare nel proprio giardino privato – nelle immediate adiacenze della propria abitazione – una trappola a trabocchetto per la cattura di faine suscettibili di recare danno alla sua proprietà;
che siffatto agire rientra pertanto nel campo d'applicazione specifico dell'art. 34 cpv. 4 LCC, norma la quale – in deroga all'art. 57 cpv. 1 RALCC – autorizza ex lege l'uso di trappole a trabocchetto nelle immediate adiacenze di stabili per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danno;
che in simili evenienze si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 28, 34 cpv. 4, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 57 RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Divisione dell'ambiente, _________.
Il giudice: La segretaria: