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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.10.2003 30.2003.160

2 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·601 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.160/KRM 12873/002

Bellinzona 2 ottobre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 5 maggio 2003 presentato da

_________ _________,  domiciliato a _________,

contro

la decisione 25 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni 3 giugno 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, ___________,

                                         le contro-osservazioni 28 maggio 2003 della Polizia della Città di _________;

                                         le osservazioni 29 agosto 2003 del ricorrente alle citate contro-osservazioni;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 25 aprile 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 40.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e delle spese di fr. 10.--., per i seguenti motivi:

                                         "ha posteggiato il veicolo _________ superando la durata di parcheggio autorizzata."

                                         Fatti accertati il 17 dicembre 2002 in territorio di _________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene di avere pagato la multa disciplinare tempestivamente.

                                 C.     La Sezione della circolazione con scritto 3 giugno 2003 propone si astiene dal formulare osservazioni.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il 17 dicembre 2002 è stata inflitta a _________ _________ da parte della Polizia comunale di _________ una multa disciplinare di fr. 40.- ed è stato assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento.

                                         Questo termine è scaduto infruttuoso il 16 gennaio 2003 e la Polizia ha inviato al ricorrente il 5 febbraio 2003 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni e con l'indicazione che la multa non poteva più essere pagata nella procedura disciplinare essendo avviata la procedura ordinaria.

                                 3.     Nel frattempo, con ordine bancario 2 febbraio 2003 (cfr. documento prodotto il 29 agosto 2003), _________ _________ ha fatto accreditare alla Polizia comunale di _________ la somma di fr. 38.-.

                                         Questo pagamento, oltre ad essere di importo inferiore al dovuto e avere così creato difficoltà di contabilizzazione (vedi lettera 28 maggio della Polizia di _________), è tardivo e non è idoneo a liberare il debitore.

                                         Dopo il 16 gennaio 2003 la multa non è più da pagare in procedura disciplinare alla Polizia comunale di _________, bensì in procedura ordinaria alla Sezione della circolazione, alla quale è stato trasmesso il rapporto di contravvenzione da parte della Polizia comunale.

                                         La multa inflitta, peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge, risulta pertanto non pagata.

                                         Il ricorso va così respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. art. 90 cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 maggio 2003 è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, ___________, _________ _________, _________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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