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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.07.2003 30.2003.109

7 luglio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·616 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.109/AMM 8909/003

Bellinzona 7 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 marzo 2003 presentato da

___________  ___________, ___________

contro

la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 28 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 4 dicembre 2002 in territorio di ___________:

                                         "alla guida dell'autofurgone ___________, non osservava il segnale indicante 'circolare diritto' ma eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC e 24 cpv. 1 lett. c OSS;

                                         che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 marzo 2003 in cui postula una riduzione della multa;

                                         che in uno scritto del 28 marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per non avere osservato un segnale indicante "circolare diritto", svoltando a sinistra e collidendo con un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso;

                                         che il ricorrente riconosce di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado ("ho preso atto della vostra decisione citata ed accetto la mia responsabilità per l'incidente in questione": ricorso, in alto); chiede nondimeno una riduzione della multa, adducendo – fra l'altro – quanto segue:

                                         […] la mia famiglia dipende dal mio salario che porto a casa ogni mese. Non ho mai commesso precedentemente una infrazione del genere nella mia vita. Prometto intanto anche che farò sempre la massima attenzione alla guida.

                                         L'importo della multa è fuori dalla mia portata, in quanto guadagno poco. […]

                                         che la gravità della violazione ascritta all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

                                         che tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 1 lett. c OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ___________ ___________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 80.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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