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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.07.2003 30.2003.104

4 luglio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·732 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.104/AMM 86/2003

Bellinzona 4 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 15 marzo 2003 presentato da

________  ________, ________

contro

la decisione n. 86________  del ________ 2003 emessa dalla Divisione dell'ambiente, ________,

viste                                  le osservazioni del 10 aprile 2003 presentate dalla Divisione dell'ambiente;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Divisione dell'ambiente, con decisione del 7 marzo 2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 settembre 2002 in territorio di ________:

                                         "[ha] omesso d'iscrivere, immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, la data della cattura e la lunghezza delle corna di un camoscio femmina avente corna inferiori ai 16 cm, nonché per avere iscritto dati inveritieri (maschio anziché femmina)";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 11, 41, 44 cpv. 2 LCC e 29 lett. a RALCC;

                                         che ________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 marzo 2003 in cui chiede in sostanza che sia pronunciato un ammonimento in luogo della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 10 aprile 2003 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti in virtù dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 11 LCC il cacciatore è tenuto, fra l'altro, a registrare la selvaggina da lui uccisa; la norma è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci;

                                         che chiunque contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr. 20 000.–;

                                         che la Divisione dell'ambiente ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "omesso d'iscrivere, immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, la data della cattura e la lunghezza delle corna di un camoscio femmina avente corna inferiori ai 16 cm, nonché per avere iscritto dati inveritieri (maschio anziché femmina)";

                                         che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma ritiene sufficiente "un giusto ammonimento, considerando che in fin dei conti si tratta di omissioni o imprecisioni banali che non hanno alcuna relazione con presunte intenzioni di sotterfugi.

                                         In primo luogo dovute a situazioni logistiche, spero comprensibili, di pericolo, disagio, stanchezza, emozione, complicate, dovute tra l'altro anche all'età di otre 72 anni.

                                         Onestamente e logicamente, per la precisione, avrei controllato e completato o corretto le indicazioni con dettagli eventualmente mancanti, con dovuta calma, in cascina, dopo il necessario riposo.

                                         Pertanto, rifiuto l'ingiunzione di qualsiasi multa che non potrò pagare, ritenuto che al momento sto già cercando di liquidare le rate concessemi per la precedente ingiusta arbitraria multa inflittami prepotentemente, senza alcuna prova materiale, l'anno prima, malgrado le mie relative giustificazioni";

                                         che le argomentazioni ricorsuali non bastano tuttavia a esimere l'interessato da ogni multa, ove appena si consideri la gravità dell'infrazione ascrittagli – e di per sé non contestata – tale da comportare finanche la privazione del diritto di cacciare (cfr. TRAM, sentenza del 6 settembre 2002 nei confronti dello stesso ricorrente, consid. 4, nel fascicolo della Divisione dell'ambiente);

                                         che questo giudice ritiene nondimeno opportuno – data la precaria situazione finanziaria allegata dall'insorgente – ridurre l'importo della multa a fr. 100.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 11, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 29 lett. a RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ________ ________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– ________ ________, ________, – Divisione dell'ambiente, ________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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