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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.07.2003 30.2003.101

3 luglio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·977 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.101/AMM 271/2003/009

Bellinzona 3 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 13 marzo 2003 presentato da

________  ________, ________ (patrocinato dall'avv. ________ ________, ________)

contro

la decisione n. ________ /________ /________ del ________ 2003 emessa dal Laboratorio cantonale, ________,

viste                                  le osservazioni del 1° aprile 2003 presentate Laboratorio cantonale;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che il Laboratorio cantonale, con decisione del 28 febbraio 2003, ha inflitto a ________ ________ – direttore e titolare della ________ SA – una multa di fr. 2000.–, oltre agli oneri processuali, per "messa in commercio di cinture con fibbia di nichelio che cedono il metallo in quantità superiore al valore limite ammesso di 0,5 μg per cm² e settimana":

                                         che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 6 cpv. 1, 23 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 OUso;

                                         che ________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 marzo 2003 in cui postula l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 1° aprile 2003 il Laboratorio cantonale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che chiunque contravviene alla legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) è punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20 000.– (art. 48 cpv. 1 LDerr);

                                         che il Laboratorio cantonale ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere – quale direttore e titolare della ________ SA – prodotto e distribuito "cinture con fibbia di nichelio che cedono il metallo in quantità superiore al valore limite ammesso di 0,5 μg per cm² e settimana" (decisione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 5 dicembre 2002, doc. G);

                                         che l'insorgente non contesta in sostanza gli accertamenti esperiti dall'autorità di primo grado, ma lamenta un'indebita applicazione dell'art. 25 cpv. 1 OUso – nella versione in vigore dal 1° maggio 2002 – anziché della norma previgente, applicabile per disposizione transitoria fino al 30 aprile 2004 (ricorso, punto 6);

                                         che giusta l'art. 25 cpv. 1 prima frase OUso – nella versione attuale – "gli oggetti contenenti nichelio che, secondo la loro destinazione, restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle (p. es. anelli, orecchini, fibbie di cinture, borchie su pantaloni o armature di occhiali) non devono cedere più di 0,5 μg per cm² e settimana (valore limite)";

                                         che prima della modifica del 27 marzo 2002, in vigore dal 1° maggio 2002 (RU 2002 pag. 669 segg.), la predetta norma sanciva il medesimo valore limite per  oggetti destinati a restare "per lungo tempo a stretto contatto con la pelle", ma non accennava – nella sua esemplificazione – alle fibbie di cinture, limitandosi a evocare "anelli, orecchini o armature di occhiali";

                                         che al riguardo il Laboratorio cantonale sottolinea come l'enumerazione prevista nel diritto anteriore non fosse esaustiva: determinante era l'uso dell'oggetto per lungo tempo a stretto contatto con la pelle (osservazioni del 1° aprile 2003, pag. 1 in basso);

                                         che, tuttavia, la stessa autorità di primo grado – nell'intimazione di contravvenzione del 5 dicembre 2002 – riconosceva come le analisi delle fibbie in rassegna sono state effettuate "in quanto attualmente, specie tra i giovani, vi è l'uso di portare le cinture a diretto contatto con la pelle" (doc. G, pag. 1 verso il basso);

                                         che la mancata indicazione delle fibbie di cinture nel diritto anteriore al 1° maggio 2002 è quindi riconducibile al fatto che tali oggetti, prima dell'avvento della cennata moda giovanile, non erano destinati a restare per lungo tempo a stretto contatto con la pelle;

                                         che il silenzio della norma era dunque qualificato: le fibbie di cinture non rientravano in altre parole nella nozione di oggetti che "secondo la loro destinazione restano per lungo tempo a stretto contatto con la pelle" giusta il vecchio art. 25 cpv. 1 OUso;

                                         che, ciò posto, alla fattispecie torna applicabile la disposizione transitoria della modifica del 27 marzo 2002, secondo cui "gli oggetti d'uso possono essere ancora fabbricati, imballati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori secondo il vecchio diritto fino al 30 aprile 2004";

                                         che, in simili circostanze, il ricorrente nega a ragione di avere perpetrato le infrazioni rimproverategli dal Laboratorio cantonale, ragion per cui egli va prosciolto da ogni addebito;

                                         che una diversa interpretazione delle predette norme non condurrebbe del resto ad altro esito, ove appena si consideri come – nel diritto penale – la condanna di un contravventore presuppone l'esistenza di una regolamentazione chiara, dalla quale l'interessato sia in grado di desumere il carattere illecito del proprio agire;

                                         che il ricorso, fondato, deve in definitiva essere accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, riguardo alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un siffatto principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 6 cpv. 1, 23 e 48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 OUso; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– ________ ________, ________, – avv. ________ ________, ________, – Laboratorio Cantonale, ________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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