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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2003 30.2002.82

6 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,065 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.82/AMM 27366/990

Bellinzona 6 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 dicembre 2002 presentato da

_________  _________, _________ _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 10 aprile 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida del veicolo TI _________ non osservava il segnale 'divieto di accesso'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 3";

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 dicembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di accesso" indica che nessun veicolo ha il diritto di passare (art. 18 cpv. 3 prima frase OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di un divieto d'accesso l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per non avere osservato un "divieto di accesso" in via _________ a _________;

                                         che tale decisione poggia sui seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto di contro-osservazioni del 7 giugno 2002, pag. 1):

                                         "In data 10.4.2002, verso le ore 21.15, in normale servizio di pattuglia si percorreva la strada a senso unico via _________. _________ a _________.

                                         Nei pressi dell'intersezione con via _________, ove sono ubicati dei parcheggi 'a lisca di pesce' si notava parcheggiata la vettura _________ _________ _________ targata TI _________ con la parte anteriore rivolta verso il senso opposto di marcia. […] Essendo in prossimità dell'intersezione risultava subito evidente che per poter accedere, e parcheggiare in tale modo, il conducente aveva inosservato il segnale di divieto d'accesso posato a poca distanza (4-5 metri) […]";

                                         che l'insorgente contesta la decisione di primo grado per i seguenti motivi:

                                         "– l'infrazione, per la quale io sono stato multato, poggia e parte dall'assunto secondo cui, così mi pare, sia impossibile e vietato posteggiare a retromarcia e quindi non nella stessa maniera fatta da altri;

                                         –  il tutore dell'ordine, da quanto emerge dall'incarto intero, non ha saputo portare altre prove e fatti concreti per dimostrare questo mio 'divieto di accesso'. Egli, tra l'altro, ha proceduto unicamente un mese dopo il fatto ad intimarmi una procedura di multa disciplinare, senza mai aver prima segnalatomi la contravvenzione, cosa che del resto normalmente si fa apponendo sul parabrezza il relativo avviso;

                                         –  una procedura quella seguita insolita, a mio modo di vedere e che non riesce certo a dare una spiegazione e una dimostrazione convincente della mia colpa. Pertanto resta solo dimostrato il fatto di aver io posteggiato in maniera differente da altri – per quanto attiene alla posizione anteriore/posteriore del mio veicolo nei confronti di quello vicino – ma non certo si può dire di aver infranto un divieto di accesso";

                                        che il ricorrente si duole in sostanza di come l'autorità di primo grado non sia riuscita a dimostrare l'infrazione o l'impossibilità di una manovra di parcheggio regolare,

                                        che egli, tuttavia, non spende una parola per spiegare come siffatta manovra di posteggio sia effettivamente avvenuta senza violare il divieto d'accesso;

                                        che anche nella corrispondenza precedente la querelata decisione, l'insorgente sottolineava come fosse "senz'altro possibile posteggiare in retromarcia ed essere così pronti ad uscire più agevolmente" (lettera del 29 luglio 2002), ma non precisava se i fatti si fossero svolti in tal modo, trincerandosi dietro un "non ricordo di aver commesso l'infrazione addebitatami, né tanto meno del come avrei inosservato un divieto di accesso" (lettera del 31 maggio 2002 nel mezzo);

                                        che la lamentata carenza di prove dirette dell'infrazione non consente in definitiva di sovvertire la decisione impugnata, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di indicare il modo in cui egli avrebbe concretamente posteggiato il suo veicolo senza infrangere il divieto d'accesso;

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 18 cpv. 3 OSS;

                                         che neppure giova al ricorrente evocare l'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, ove si consideri come – a prescindere dalla diversa versione fornita dall'agente denunciante (v. contro-osservazioni del 7 giugno 2002, pag. 1 in fondo) – l'interessato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni già con lettera del 31 maggio 2002, prima ancora dell'avvio della procedura ordinaria (cfr. lettera 5 giugno 2002 della polizia cantonale);

                                         che l'eventuale assenza di una contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;

                                         che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 3 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________, _________ _________, Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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