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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2003 30.2002.79

6 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·881 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.79/AMM 27334/904

Bellinzona 6 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 novembre 2002 presentato da

_________  _________, _________ (patrocinato dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 5 dicembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 240.–, senza prelevare oneri processuali, per i seguenti fatti accertati il 1° luglio 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura TI _________, circolava nell'abitato di _________ ad una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h incorrendo in un incidente […]

                                         L'infrazione imputata (eccesso di velocità) è documentata dal verbale d'interrogatorio del ricorrente stesso […]";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 novembre 2002 nel quale chiede, previa assunzione di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la richiesta di nuove prove formulata dal ricorrente può rimanere indecisa, il gravame dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "velocità massima" indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato a "una velocità dichiarata di circa 80/90 km/h ove vige il limite di 60 km/h";

                                         che il ricorrente si duole di come l'autorità di primo grado abbia travisato le sue dichiarazioni rese dinanzi alla polizia: egli avrebbe affermato bensì di circolare a circa 80/90 km/h, ma solo sul rettilineo e non in prossimità della curva dov'era segnalato il limite di 60 km/h, velocità a suo dire rispettata (ricorso, in particolare pag. 5 in alto);

                                         che l'interessato, in effetti, si è così espresso davanti alla polizia cantonale:

                                         "Viaggiavo sul rettilineo che da _________ porta verso _________, ad una velocità che valuto a circa 80/90 km/h. Giunto all'entrata della frazione di _________, dove la strada compie un dosso ed una leggera curva verso la mia sinistra, improvvisamente mi sono trovato la mia corsia di marcia ostruita da una vettura …" (verbale del 6 luglio 2002 allegato al rapporto di polizia, pag. 1 in basso);

                                         che a ragione il ricorrente sottolinea come dalle evocate dichiarazioni non sia possibile desumere la propria andatura dopo il segnale indicante il limite di 60 km/h, posto alla fine del rettilineo (cfr. rapporto di complemento del 28 settembre 2002, pag. 2 a metà);

                                         che, riguardo al luogo del sinistro, l'insorgente ha affermato invero come "la mia velocità in quel frangente era di poco superiore al consentito ma in ogni modo non di molto e sinceramente non so precisare" (verbale citato, pag. 2 nel mezzo);

                                         che neppure tale affermazione consente però di ravvisare un'infrazione a norma degli art. 4a ONC e 22 cpv. 1 OSS, ove appena si consideri la possibile differenza fra l'indicazione del tachimetro e la velocità effettiva, così come la deduzione del noto margine di tolleranza;

                                         che, in definitiva, dal fascicolo processuale non risultano elementi probatori atti ad addebitare al ricorrente un qualsiasi eccesso di velocità;

                                         che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                         che non è il caso tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________ _________, _________ – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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