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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.05.2003 30.2002.75

30 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·815 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.75/AMM 27343/990

Bellinzona 30 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 18 novembre 2002 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 150.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 19 settembre 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura TI _________ effettuava la rimozione di una transenna sulla quale era apposto un segnale indicante 'divieto di circolazione'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 1";

                                         che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 25 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per avere rimosso una transenna recante un segnale di "divieto di circolazione" e per avere omesso di osservare siffatto divieto;

                                         che l'insorgente non contesta l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma fa valere un asserito posizionamento irregolare delle transenne, adducendo che "come norma di regolamento la segnalazione va messa all'inizio da dove la strada inizia – non a metà a circa 65 m e dal lato nord a 5 m dove venivano effettuati i lavori" (ricorso, con rinvio alle osservazioni del 28 ottobre 2002 alla Sezione della circolazione);

                                         che un eventuale posizionamento irregolare delle transenne non legittimava certo l'insorgente a rimuovere l'ostacolo e a ignorare il segnale di divieto generale di circolazione;

                                         che, sempre stando alla ricorrente, essa avrebbe agito su indicazione di "una persona addetta ai lavori – la quale ha consigliato di pure passare se domiciliata" (ricorso, con rinvio alle citate osservazioni);

                                         che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto ad avvalorare tale circostanza;

                                         che, comunque sia, eventuali indicazioni di terzi non consentivano all'insorgente di contravvenire alle norme della circolazione stradale;

                                         che non giova neppure alla ricorrente evocare asserite difficoltà di manovra ("fare retromarcia, incrociarsi con un'altra macchina": lettera del 2 ottobre 2002 allegata al ricorso), ove appena si consideri come – secondo gli accertamenti di polizia – l'interessata "avrebbe potuto girare tranquillamente con la sua vettura in quanto in quel punto il viottolo ha uno slargo ed inoltre vi è un'uscita di una villa in cui si può effettuare l'inversione di marcia" (rapporto di contro-osservazioni del 14 ottobre 2002);

                                         che al riguardo il gravame si rivela quindi sprovvisto di buon diritto;

                                         che, nondimeno, per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

                                         che, non ravvisandosi altre infrazioni della ricorrente alle norme evocate dalla Sezione della circolazione, la multa inflittale dev'essere ridotta in tale misura;

                                         che il parziale accoglimento dell'impugnativa giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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