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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.01.2003 30.2002.7

20 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,345 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.7/CEG/BIF 13898/908

Bellinzona 20 gennaio 2003  

Sentenza

Repubblica e Cantone Ticino    

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario Assessore Flavio Biaggi, per statuire sul ricorso 14 giugno 2002 presentato da

__________ __________, nato il __________.__________.1948, citt. Italiano, domiciliato a __________, __________ __________,

contro  

la decisione __________ __________ 2002 n. __________/__________ emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                le osservazioni 24 giugno 2002 del Dipartimento delle Istituzioni;

letti                                  ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto:

                                A.     In data 24 febbraio 2002 alle ore 16.15, in territorio di __________, stando al rapporto di contravvenzione 26 febbraio 2002 il Signor __________ __________, domiciliato a __________, avrebbe "circolato alla guida dell'automobile marca __________ targata __________ __________ di colore __________, intersecando la superficie vietata all'entrata dell'autostrada __________ in direzione di __________ sud" e creando, con tale manovra, "un concreto pericolo per il traffico che circolava normalmente sulla corsia normale di marcia".

                                        Nelle sue prime osservazioni 28 febbraio 2002 il __________ __________ contesta i fatti descritti, in particolare negando "di avere commesso tale infrazione, e tantomeno in quel posto" e riservandosi "di presentare i testi in debita sede".

                                        La Polizia cantonale, Gendarmeria __________, __________, per firma del Gend. __________. __________, nel rapporto di contro-osservazioni 17 aprile 2002 confermava e specificava i fatti, indicando, tra l'altro, come il __________ __________, alla comunicazione telefonica operata dall'agente per segnalargli la contravvenzione, avrebbe creduto fosse uno scherzo.

                                        Copia delle contro-osservazioni venivano intimate il 26 aprile 2002 al Signor __________, cui veniva assegnato un termine di dieci giorni, "per inoltrare eventuali ulteriori osservazioni".

                                        Ne seguiva un breve scritto datato al giorno seguente che confermava quello precedente. Inoltre veniva allegata la fotocopia di una "dichiarazione" resa il 28.2.02 da tre persone sul fatto che "in data 24.2.2002 il Sig. __________. __________ si trovava in via al __________ a __________, vettura compresa fino alle ore 21.00". A lato di tale orario veniva specificato: "dalle 9.00 alle 21.00".

                                        Il 6 maggio 2002 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ritornava nuovamente l'incarto alla Polizia Cantonale, invitandola "a voler interrogare i testi citati dal denunciato". A questa richiesta non veniva dato seguito, poiché non ritenuta "opportuna", "visto il tempo trascorso dal momento dell'infrazione".

                              B.      Fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione __________ __________ __________, no. __________/__________, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a __________ __________, __________, una multa di fr. 350.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 80.- ed alle spese di fr. 80.--, per i seguenti motivi:

                                       "Alla guida della vettura __________ sopraggiungendo da un accesso autostradale s'immetteva sulla corsia di sorpasso dell'autostrada __________ transitando su una superficie vietata e creando pericolo ai veicoli ivi sopraggiungenti".

                                       La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 3 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; art. 78 OSStr.

                               C.    Contro la predetta pronuncia dipartimentale si aggrava ora __________ __________, chiedendone l'annullamento, nel ricorso 14 giugno 2002.

                                       Egli richiama il contenuto delle precedenti osservazioni, prodotte in due tempi, nonché la dichiarazione scritta resa dai Signori __________. In specie egli afferma di non essersi mai trovato a __________ in quel giorno e a quell'ora e, quindi, di non aver potuto commettere l'infrazione.

D.   Il Dipartimento delle Istituzioni propone, per contro, che il gravame venga respinto e la decisione impugnata confermata.

Considerato,                   in diritto:

                                1.    La competenza di questo giudice è data dagli art. 31 nLOG e 4 nLPContr secondo cui la Pretura penale giudica quale istanza di ricorso le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'autorità amministrativa cantonale, finora impugnabili dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo.

                                       Giusta l'art. 14 disp. trans. nLOG il nuovo ordinamento ricorsuale si applica, dalla sua entrata in vigore (1.1.2003), anche alle procedure già pendenti.

                                       La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                2.    Nella fattispecie non solo siamo di fronte a due versioni contrastanti (da un lato quella dell'agente di polizia, dall'altro quella del ricorrente) su una dinamica incidentale, ma addirittura il secondo sostiene non essersi mai trovato in quel luogo (__________) in quel giorno e a quell'ora.

                                       Va quindi esaminato, prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione stradale, se le tavole dell'incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare al ricorrente quanto indicato nella decisione impugnata.

                                       Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento.

                                       Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).

                                       Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).

3.       Ora gli atti propongono, in buona sostanza, le due versioni: l'una dell'agente che afferma e conferma la presenza del ricorrente a __________ in quel 24 febbraio 2002, l'altra, del ricorrente, che sostiene di non essersi mosso dal proprio domicilio. A sostegno di quest'ultimo v'è una dichiarazione controfirmata da tre persone. Nessuna altra prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio.

          La Polizia, seppur invitata espressamente dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________ a procedere all'interrogatorio delle tre persone che hanno firmato la citata dichiarazione, ha ritenuto di soprassedere. In quell'occasione invece, assai probabilmente, si sarebbero potuto dissipare molti dubbi a questo giudice. In particolare si sarebbe potuto ottenere conferma (o meno) della descrizione del ricorrente, raffrontandola a quella esposta dall'agente nel suo rapporto, si sarebbe potuto comprendere come hanno potuto tre persone che (si presume, due essendo domiciliate a __________) non abitano nell'economia domestica del Signor __________ affermare che questi si trovava a casa sua "dalle 9 alle 21" di quel 24 febbraio 2002 nonché avere ulteriori delucidazioni sul contenuto della dichiarazione originale (non ad acta), scritta, in tutta evidenza, di pugno del Signor __________ e da lui prodotta, seppur datata 28 febbraio 2002 come le sue prime osservazioni, solo a posteriori.

         L'aggiunta di queste prove agli atti avrebbe potuto dare sostegno, anche solo in minima, ma forse decisiva, parte, alla versione dell'agente sui fatti, che, sembra, siano durati sufficientemente a lungo per permettergli di evidenziare numerosi dettagli, non solo sull'autovettura e sul numero di targa, ma anche sulle sembianze fisiche del conducente e della donna che sedeva sul sedile posteriore.

4.       In conclusione, l'assenza nell'incarto processuale di un minimo appoggio a tale versione comporta che la stessa non possa, in virtù del principio "in dubio pro reo", essere preponderante a fronte della dichiarazione, sottoscritta da tre persone, del ricorrente.

          Il ricorso va pertanto accolto e il ricorrente prosciolto dall'addebito mossogli.

P.q.m.                             visti gli art. 32 cpv. 1 Cost Fed, 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 cpv. 1 LCStr,

                                                                                  78 OSStr, 1 segg. LPContr;

pronunci a:     1.     Il ricorso 14 giugno 2002 inoltrato da __________ __________, __________, è accolto.

                                      § Di conseguenza la decisione __________ __________ 2002, no. __________/__________, del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, __________ è annullata.

                               2.    Non si prelevano né tasse né spese; non vengono assegnate ripetibili.

                               3.    Intimazione:

                                      - __________ __________, via __________ __________, __________ __________,

                                      - Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio

                                        giuridico, __________ __________.

Il giudice                                                                  Il segretario assessore:

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