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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.05.2003 30.2002.68

2 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·745 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.68/AMM 14020/905

Bellinzona 2 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 luglio 2002 presentato da

_________ _________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ _________ _________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 21 ottobre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 giugno 2002, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 9 maggio 2002 in territorio di _________:

                                         "Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

                                         che _________ _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'8 luglio 2002 in cui chiede l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato [la particella n. _________ RFD di _________ appartenente alla denunciante _________ _________ SA] debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

                                         che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, adducendo come la sua automobile non era parcheggiata sul fondo n. _________ della denunciante, ma sulla particella n. _________ proprietà di terzi;

                                         che a sostegno della sua tesi la ricorrente allega una planimetria secondo cui la linea di confine fra i predetti mappali passa accanto all'area in cui essa avrebbe posteggiato il proprio veicolo (doc. B);

                                         che in uno scritto del 18 ottobre 2002 la denunciante rileva come, stando alla fotografia agli atti, l'automobile dell'insorgente risulterebbe "parcheggiata solo in minima parte sul terreno di proprietà _________ _________ (zona _________); la zona di asfalto (strada di accesso alla _________ _________) è di proprietà _________ _________ SA e quindi zona di divieto";

                                         che la fotografia evocata dalla denunciante attesta invero come l'automobile della ricorrente fosse posteggiata in parte su una superficie sagomata e in parte su una superficie asfaltata;

                                         che invano si cercherebbe tuttavia nel fascicolo processuale qualsiasi elemento atto a determinare se il confine tra i fondi n. _________ e _________ sia effettivamente posto in corrispondenza della delimitazione tra la zona sagomata e quella asfaltata;

                                         che, ciò posto, questo giudice non può pervenire al convincimento che la ricorrente abbia posteggiato il suo veicolo su una superficie vietata a norma degli art. 375bis seg. CPC, ragion per cui – sussistendo dubbi e incertezze – essa va prosciolta dall'addebito;

                                         che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________ _________, _________, Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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