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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.05.2003 30.2002.62

26 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·909 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.62/AMM 02 199/802

Bellinzona 26 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. (_________) _________ _________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 10 ottobre 2002 presentate Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per avere permesso alla _________ Sagl, in qualità di socio e gerente con firma individuale della società, di assumere dal 1° maggio 2000 "la gestione della _________ _________, c/o _________ _________ a _________ (mappale _________) e conferire la gerenza del ritrovo alla signora _________ -_________ _________, senza possedere alcuna autorizzazione" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 13 dicembre 2001);

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 28, 66 LEsPub; 78 e 79 RLEsPub;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 settembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 3 cpv. 1 lett. b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28 LEsPub;

                                         che per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere permesso alla _________ Sagl, in qualità di socio e gerente con firma individuale della società, di assumere dal 1° maggio 2000 "la gestione della _________ _________, c/o _________ _________ a _________ (mappale _________) e conferire la gerenza del ritrovo alla signora _________ -_________ _________, senza possedere alcuna autorizzazione";

                                         che il ricorrente non contesta la commissione del reato da parte della società; sottolinea tuttavia la propria estraneità ai fatti, avendo egli "rivestito la carica di gerente della società, ma unicamente ai sensi del CO, e non sicuramente quale gerente" giusta la legge sugli esercizi pubblici (ricorso, pag. 1 in basso), essendo egli "fiduciario-commercialista e non di sicuro persona attiva nell'ambito del settore della ristorazione" (pag. 2 a metà) e non essendo egli "a conoscenza nemmeno del fatto che ha portato a questo decreto di multa" (pag. 2 in alto);

                                         che l'insorgente, contrariamente al suo parere, non è stato multato quale "gerente" nel senso della normativa sugli esercizi pubblici né tanto meno per le sue qualifiche professionali, bensì nella sua veste di organo della _________ Sagl (v. rapporto di contravvenzione: "in qualità di socio e gerente con firma individuale della società");

                                         che al riguardo – come giustamente rilevato dall'autorità di primo grado –  la _________ Sagl, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa ("universitas delinquere non potest": DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;

                                         che quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611);

                                         che in concreto il ricorrente non nega di essere stato, all'epoca dei fatti, socio gerente con firma individuale della _________ Sagl (cfr. anche estratto del registro di commercio nel fascicolo processuale), ragion per cui egli risponde – come organo – delle infrazioni commesse dall'azienda;

                                         che non giova altresì all'interessato prevalersi di non avere avuto conoscenza dei fatti ascritti alla _________ Sagl, ove appena si consideri che – nella sua qualità di gerente della medesima – egli avrebbe dovuto quanto meno vegliare al rispetto delle norme legali da parte della società;

                                         che le censure sollevate dal ricorrente sono destinate quindi all'insuccesso;

                                         che la multa inflitta è, per altro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 28 e 66 LEsPub; 78 seg. RLEsPub; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

_________ _________, c/o _________ _________ SA, _________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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