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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2003 30.2002.60

17 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·522 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.60/AMM 02 76/806

Bellinzona 17 febbraio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 maggio 2002 presentato da

_________ _________, _________ (rappresentata dalla Fiduciaria _________ SA, _________)

contro

la decisione n. (_________)_________ _________/_________ del _________ _________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;

viste                                  le osservazioni del 15 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________ _________ a _________";

                                         che contro tale risoluzione _________ _________si aggrava davanti a questo giudice, chiedendo "che la multa venga annullata o perlomeno sensibilmente ridotta";

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 15 maggio 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata per avere essa "svolto una gerenza irregolare ed incostante dell'_________  _________ a _________", essendo "presente nell'esercizio per un numero insufficiente di ore giornaliere" e non occupandosi "dei compiti a lei attribuiti dalle vigenti disposizioni" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 23 agosto 2001);

                                         che la ricorrente ammette in sostanza l'infrazione rimproveratale, facendo però valere che "trattandosi di una situazione transitoria e considerando l'eccezionalità della fattispecie" la pena inflitta risulterebbe "oltremodo onerosa";

                                         che l'insorgente sottolinea altresì di non aver "mai commesso un'infrazione né tantomeno ricevuto alcun ammonimento" e conclude in definitiva per l'annullamento o una sensibile riduzione della multa;

                                         che la violazione perpetrata dalla ricorrente riveste nondimeno una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

                                         che ciò vale a prescindere dal carattere "transitorio" della situazione d'irregolarità, come pure dall'assenza di precedenti addebitabili all'insorgente;

                                         che la multa inflitta risulta quindi proporzionata alla gravità dell'infrazione com­messa, rettamente commisurata al grado di colpa dell'interessata e contenuta nei limiti fissati dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono poste a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Fiduciaria _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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