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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.02.2003 30.2002.49

28 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,288 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.49/AMM 02 1048/606

Bellinzona 28 febbraio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2002 presentato da

_______    _______, _______

contro

la decisione n. _______   /_______   del _______   2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 29 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     _______   _______   ha impiegato _______   _______   _______   e _______   _______ do _______ – cittadini portoghesi con permesso stagionale per un altro datore di lavoro – quali casari all'alpe _______ di _______ dal 20 giugno al 25 agosto 2001. Il 21 novembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha intimato a _______ _______ un rapporto di contravvenzione, invitandolo a formulare eventuali osservazioni.

                                 B.     In una lettera del 15 gennaio 2001 (recte: 2002) quest'ultimo ha fatto valere in sostanza che i lavoratori erano stati ingaggiati da _______ _______, gestore dell'alpe _______ e del caseificio di _______ _______, con l'intento di convogliare il personale anche sull'alpe _______ del quale egli era "boggese nella misura del 50%". A suo parere, non si poteva dunque parlare di un vero e proprio cambiamento di datore di lavoro, onde la richiesta di abbandonare il procedimento. Con decisione del 19 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 800.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 10.–.

                                 C.     _______ _______ è insorto contro la predetta decisione con un ricorso del 14 maggio 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, la riduzione della multa a fr. 100.–. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.

Considerato                        in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'insorgente si duole preliminarmente che la decisione impugnata non rechi "in maniera chiara il motivo della contravvenzione, la data della constatazione e nemmeno viene risposto in modo specifico alle osservazioni inoltrate dal ricorrente" (ricorso, pag. 1 in basso). Ne conclude che il giudizio impugnato dev'essere annullato per carenza di motivazione. La risoluzione del 19 aprile 2002 e l'intimazione di contravvenzione del 21 novembre 2001, cui la prima fa esplicito riferimento, precisano tuttavia che al ricorrente è stata inflitta una multa per avere "impiegato in qualità di casari, dal 20.6.2001 al 25.8.2001, i cittadini stranieri _______ _______ _______, 1969 e _______ _______ _______, 1963, sprovvisti del permesso … che consentisse loro di svolgere detta attività", soggiungendo come "gli interessati erano al beneficio di un permesso di dimora per stagionali, per occuparsi presso altro datore di lavoro". La decisione impugnata enuncia dipoi le norme legali applicabili alla fattispecie e sottolinea per finire che "quanto indicato in sede di giustificazione non permette di abbandonare la presente procedura". Ciò premesso, al ricorrente sono stati esposti in modo circostanziato i motivi della contravvenzione, gli accertamenti e le disposizioni a fondamento della sanzione, così come il fatto che le osservazioni del 15 gennaio 2001 non fossero sufficienti a scagionare l'interessato. Al riguardo, le doglianze del ricorrente sono destinate pertanto all'insuccesso.

                                 3.     Nel merito, l'insorgente fa valere che "i lavori sugli _______ vengono svolti … in collaborazione tra i diversi responsabili degli stessi e che questa collaborazione … si estende anche all'utilizzo su di un territorio abbastanza vasto dei medesimi dipendenti" (ricorso, pag. 2 verso l'alto). Sempre stando all'interessato, i lavoratori in questione non hanno del resto "mai lasciato il domicilio di lavoro", avendo sempre svolto la loro attività in alpeggi e luoghi di produzione situati in territorio del Comune di _______ (ricorso, pag. 2 nel mezzo). Il ricorrente ritiene pertanto "estremamente burocratizzante dover richiedere dei permessi singoli di lavoro per ogni luogo della Valle in cui il dipendente deve muoversi", ciò che – a suo dire – non tiene conto della realtà locale, né risulta "attinente ad una situazione di lavoro esistente e che è l'unica possibilità per i nostri _______ ed _______ di sopravvivere" (ricorso, pag. 2 in basso).

                                 4.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS). Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (art. 10 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio della necessaria autorizzazione.

                                 5.     In concreto il ricorrente non nega di aver impiegato due lavoratori stranieri non autorizzati, né fa valere – per avventura – di aver creduto per errore nella regolarità della loro situazione. Egli si limita invece, come detto, a evocare problemi di applicazione della normativa sugli stranieri alla realtà locale vallerana, in cui diversi datori di lavoro collaborano fra loro e si mettono vicendevolmente a disposizione i dipendenti. Se non che, tale modo di procedere non esimeva l'insorgente dal rispettare l'obbligo impostogli dall'art. 3 cpv. 3 LDDS di occupare un lavoratore soltanto se al beneficio di un "permesso di dimora che lo autorizzi a ciò". Né è dato a divedere quale ostacolo burocratico avrebbe impedito ai lavoratori in rassegna di farsi rilasciare un permesso che consentisse loro di lavorare anche per il ricorrente. In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli con la decisione impugnata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

– _______ _______, _______, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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