Incarto n. 30.2002.46/AMM 02 1209/607
Bellinzona 4 marzo 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002 presentato da
_______ _______ _______, _______
contro
la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,
viste le osservazioni del 7 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.–, per avere "lavorato in qualità di operatrice sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, alle dipendenze della comunità familiare _______ _______, _______, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 5 marzo 2002);
che contro tale risoluzione _______ _______ _______ è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale postula in sostanza l'annullamento o la riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere lavorato in qualità di operatrice sociale sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6 OLS e 44 vRast);
che l'insorgente non contesta di avere oggettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma fa valere la sua buona fede, avendo essa delegato l'incombenza di regolarizzare la propria situazione al datore di lavoro (ricorso, in alto, con rinvio alle osservazioni del 7 marzo 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; cfr. anche verbale d'interrogatorio dell'8 agosto 2001, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in fine);
che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non la esimevano tuttavia dall'obbligo di verificare la regolarità del suo permesso a norma dell'art. 3 cpv. 3 LDDS, per esempio accertandosi che il datore di lavoro avesse proceduto nel senso auspicato dall'interessata;
che ciò vale a maggior ragione se si considera come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);
che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;
che data la particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
_______ _______ _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.
Il giudice: La segretaria: