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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2003 30.2002.45

4 marzo 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·649 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.45/AMM 02 1208/601

Bellinzona 4 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2002 presentato da

_______    _______, _______

contro

la decisione n. _______   /_______   del _______   2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 3 giugno 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 26 aprile 2002, ha inflitto a _______   _______   una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.–, per avere "impiegato in qualità di operatrice sociale, dal 18.9.2000 al 31.7.2001, la cittadina straniera _______ _______, 1970, sprovvista del permesso … che le consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione dell'11 marzo 2002);

                                         che contro tale risoluzione _______   _______   è insorta con un ricorso dell'8 maggio 2002 nel quale postula una riduzione della multa, ritenuta eccessiva;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 3 giugno 2002, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere impiegato una cittadina straniera sprovvista di regolare autorizzazione (art. 3 cpv. 3 LDDS, in relazione con gli art. 6, 10 cpv. 1 OLS e 44 vRast);

                                         che l'insorgente non contesta di aver commesso l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, ma si duole di aver agito in buona fede, la lavoratrice potendo contare su un permesso di dimora annuale, avendo già lavorato per il Soccorso operaio ed essendo per di più sposata con un cittadino svizzero;

                                         che, sempre stando alla ricorrente, la Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità avrebbe verificato i conti e i costi del personale senza segnalare anomalie;

                                         che l'interessata ne conclude per una riduzione della multa, ritenuta eccessiva per "un ente di diritto pubblico e non a scopo di lucro e assolutamente estraneo a pratiche di assunzioni di stranieri senza permesso" (ricorso, in fine);

                                         che le giustificazioni addotte dalla ricorrente non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come un datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

                                         che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle circostanze particolari del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, nel mezzo);

                                         che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

                                         che data la particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

_______   _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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