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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.02.2003 30.2002.41

24 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,370 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.41/AMM 02 1056/607

Bellinzona 24 febbraio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 aprile 2002 presentato da

_______   _______, _______

contro

la decisione n. _______   /_______   del _______   2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 13 maggio 2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto                             in fatto:

                                 A.     Il 12 ottobre 2001 l'Agenzia Immobiliare _______   SA (ora _______   _______   _______   _______   SA), per il tramite dell'allora presidente _______   _______, ha notificato all'Ufficio regionale degli stranieri di aver interrotto il rapporto d'impiego con la cittadina lettone _______   _______   – portinaia della "Residenza _______   " di _______   – a contare dal 31 agosto 2001. Il 3 dicembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, su segnalazione dell'Ufficio regionale degli stranieri, ha intimato ad _______   _______   un rapporto di contravvenzione, per avere egli omesso di notificare la cessazione del rapporto di lavoro nei termini di legge.

                                 B.     In una lettera del 5 dicembre 2001 _______   _______   si è dichiarato estraneo ai fatti, adducendo che "la nostra agenzia, al momento della cessazione del rapporto di impiego (31 agosto 2001) non amministrava più lo stabile _______   a _______   ". Con decisione del 19 aprile 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nondimeno inflitto all'interessato una multa di fr. 30.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.–.

                                 C.     _______   _______   è insorto contro la predetta risoluzione con un ricorso del 24 aprile 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Il 21 maggio 2002 _______   _______   ha presentato un memoriale che non è stato oggetto d'intimazione.

Considerato                        in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr. Il memoriale presentato dal ricorrente il 21 maggio 2002 è per converso inammissibile, la procedura per le contravvenzioni non conferendo alle parti la facoltà di presentare un doppio scambio di allegati. Del resto, le osservazioni dipartimentali del 13 maggio 2002 non contengono novità tali da giustificare l'inoltro di una replica. Si aggiunga, per abbondanza, che le argomentazioni esposte dall'insorgente in siffatto memoriale non appaiono suscettibili – comunque sia – d'influire sull'esito del giudizio.

                                 2.     Il ricorrente chiede preliminarmente "di potere consultare gli atti (o riceverne una copia) qualora le presenti osservazioni non fossero sufficienti per annullare la multa" (ricorso, pag. 2 in fine). Ora, il fascicolo processuale è sempre stato liberamente consultabile dall'interessato, prima presso il Tribunale cantonale amministrativo a _______   e – dal 2 gennaio 2003 – presso la Pretura penale a _______. Ciò posto, non incombe certo a questo giudice esprimersi preventivamente sull'esito del ricorso e invitare all'occorrenza il ricorrente a esaminare l'incarto. Spettava semmai a quest'ultimo, qualora l'avesse ritenuto opportuno, attivarsi per consultare gli atti o riceverne una copia. La domanda dell'insorgente non merita perciò ulteriore disamina.

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha giustificato la multa inflitta al ricorrente, adducendo che l'interessato – agendo come rappresentante del datore di lavoro – ha omesso di notificare entro 8 giorni la cessazione del rapporto d'impiego con il lavoratore straniero a norma dell'art. 28 vRast. Sempre stando all'autorità di primo grado, "la notifica di cessazione dell'impiego è di spettanza del 'vecchio' datore di lavoro. Dagli atti in nostro possesso risulta, quale datore di lavoro, la ditta da lei rappresentata. Quanto indicato in sede di giustificazione non permette di abbandonare la presente procedura. È applicato un importo, ridotto, adeguato al caso" (decisione impugnata, nel mezzo). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 28 e 44 vRast.

                                 4.     Il ricorrente fa valere dal canto suo che "il datore di lavoro non è cambiato … È sempre rimasto l'immobile _______. Nel corso del mese di giugno 2001 è cambiata l'amministrazione. Spettava quindi alla nuova amministrazione, come consuetudine, avvisare i vari enti e datori di prestazioni" (ricorso, pag. 1 in basso). L'insorgente sottolinea inoltre di non essere "l'unico avente diritto di firma presso l'Agenzia Immobiliare _______   SA – _______   " e si duole che non sia stata "esperita un'inchiesta per verificare a chi doveva, se del caso, essere recapitata la contravvenzione" (ricorso, pag. 2 in alto). Donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

                                 5.     Per l'art. 28 vRast il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell'impiego della persona straniera non domiciliata. Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS e 44 vRast).

                                 6.     In concreto, dal fascicolo processuale risulta che _______   _______, in rappresentanza dell'Agenzia Immobiliare _______   SA, ha notificato il 12 ottobre 2001 all'Ufficio regionale degli stranieri la cessazione del rapporto d'impiego con la cittadina lettone _______   _______, portinaia della Residenza _______   a _______. La notifica della fine del rapporto contrattuale essendo successiva al noto termine di 8 giorni, non si vede come l'insorgente possa seriamente contestare la commissione del reato in quanto tale. Né giova al ricorrente sostenere che "il datore di lavoro … è sempre rimasto l'immobile _______   ", ove appena si consideri che un immobile non dispone – con ogni evidenza – della personalità giuridica e non può dunque essere considerato un datore di lavoro. Che l'immobile in rassegna sia passato sotto un'altra amministrazione nel mese di giugno 2001 ancora non significa, per il resto, che quest'ultima sia subentrata all'Agenzia Immobiliare _______   SA nel rapporto contrattuale con la cittadina straniera. Tanto meno se si considera che la cessazione del rapporto d'impiego, risalente al 31 agosto 2001, è stata notificata proprio da quest'ultima società. Le censure addotte dal ricorrente si rivelano dunque inconsistenti.

                                 7.     Quanto alla punibilità dell'insorgente, l'Agenzia Immobiliare _______   SA (ora Agenzia _______   _______   _______   SA), come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa ("universitas delinquere non potest"; DTF 97 IV 203). Una persona giuridica è punibile solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie. Quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag. 82 n. 611). In concreto il ricorrente, all'epoca dei fatti, era presidente del Consiglio d'amministrazione della società. Egli rispondeva dunque – come organo della società – delle infrazioni commesse da quest'ultima, e ciò a prescindere dal fatto che l'interessato non fosse "l'unico avente diritto di firma" (ricorso, pag. 2 in alto). Né giova al ricorrente far valere di non essere "necessariamente … colui che doveva occuparsi dell'immobile in questione" (memoriale del 21 maggio 2002, pag. 1 in fondo), se solo si pensa che la tardiva notifica della rescissione contrattuale reca proprio il suo nome sotto la menzione "Responsabile del personale" (formulario di notifica del 12 ottobre 2001, a metà).

                                 8.     In simili circostanze questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione riscontrata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il che giustifica la condanna inflittagli. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 28 e 44 vRast, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

_______   _______, _______, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _______.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

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