Incarto n. 30.2002.38/AMM
Bellinzona 16 maggio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 novembre 2002 presentato da
_______ _______, _______,
contro
la decisione n. _______ /_______ del _______ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 15 novembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 31 ottobre 2002, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"benché formalmente richiestogli con scritto del 20.8.2002 nella qualità di detentore del veicolo targato _______, ha ingiustificatamente omesso di collaborare al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato veicolo il 13 marzo 2002 alle ore 15.01 a _______ ";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;
che _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso dell'11 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 1 della legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia – se richiesto – le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCS commessa con il suo veicolo;
che l'art. 16 cpv. 2 LACS riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale, secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125 [coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati, zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un procedimento penale" (art. 126 CPP);
che le contravvenzioni alle norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.– (art. 22 cpv. 1 LACS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il proprio veicolo il 13 marzo 2002 a _______;
che la ricorrente lamenta, fra l'altro, di avere spiegato sin dall'inizio come "quel giorno mio marito aveva prestato la _______ ad una persona mia parente, che non intendevo denunciare" (ricorso, pag. 1 in basso, con riferimento a una lettera del 24 luglio 2002 alla polizia comunale);
che, sempre stando alla ricorrente, "il 20.08.02 mi si chiedeva di indicare i familiari autorizzati ad usufruire del veicolo (doc. 3) ed io ribadivo di non volere aggiungere altro in base all'art. 16 cpv. 2 LACS";
che l'autorità di primo grado, nelle sue osservazioni del 15 novembre 2002, riafferma l'obbligo per il detentore di un veicolo di collaborare a norma dell'art. 16 cpv. 1 LACS ed evoca al riguardo una decisione emanata il 7 agosto 2002 dal giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo in re M.;
che diversamente dal caso appena citato, nella fattispecie la ricorrente ha chiaramente indicato dove si trovava al momento dell'infrazione ("quel giorno ero a casa mia con i miei bambini": lettera citata del 24 luglio 2002), né ha fornito versioni contraddittorie, ma si è sempre e soltanto appellata al suo diritto di non fornire indicazioni atte – secondo l'interessata – a comportare l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un familiare;
che, ciò posto, l'ingiunzione dell'autorità di primo grado alla ricorrente di "comunicare, entro 10 giorni, il nome dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo onde poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione" (lettera del 20 agosto 2002, ribadita il 4 ottobre successivo), risulta in effetti suscettibile – di per sé – di esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;
che, in siffatte circostanze, l'insorgente era dunque abilitata – in virtù dell'art. 126 CPP – a rifiutare di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;
che, dato quanto precede, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS; 125 seg. CPP; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
_______ _______, _______, Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La segretaria: