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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.04.2003 30.2002.23

23 aprile 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,154 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.23/AMM 21918/903

Bellinzona 23 aprile 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002 presentato da

_________  _________, _________ (patrocinata dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del _________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2002 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura TI _________, dopo essersi fermata ad un 'dare precedenza', s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS;

                                         che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2002 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del _________ 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di un sopralluogo – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Dare precedenza" obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv. 2 prima frase OSS);

                                         che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in un'intersezione dopo un segnale di "dare precedenza" ed essersi scontrata con un'altra vettura (un taxi) proveniente da sinistra;

                                         che la ricorrente fa valere, in sostanza, di essersi immessa sulla corsia dov'è avvenuta la collisione – previo attraversamento dell'altra corsia occupata da un autopostale fermo – solo dopo essersi accertata che alla sua sinistra non sopraggiungeva nessun veicolo;

                                         che, sempre stando alla ricorrente, la collisione sarebbe dovuta esclusivamente all'eccessiva velocità del taxi, il quale circolava a una velocità superiore ai 70 km/h in luogo dei 50 km/h consentiti in quel tratto stradale;

                                         che in ambito penale – come rileva giustamente la Sezione della circolazione nella decisione impugnata – ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che l'insorgente considera nondimeno la colpa del conducente di taxi grave al punto da essere la sola causa dell'incidente, "ritenuto che se egli avesse circolato a velocità adeguata (ma anche a 65 km/h …), il sinistro non si sarebbe verificato" (ricorso, pag. 3 in basso);

                                         che, in concreto, dal verbale d'interrogatorio dell'insorgente davanti alla Polizia cantonale si evince – fra l'altro – quanto segue:

                                         "Preciso che prima di mettere in movimento il mio mezzo meccanico osservavo comunque alla mia sinistra e non vedevo giungere alcun veicolo. La visuale è poca, visto che via _________ compie una curva proprio in quel punto. Da parte mia osservavo pure lo specchio stradale ivi ubicato: ribadisco di non aver notato alcun veicolo" (verbale del _________ 2002, pag. 2 verso il basso, allegato al rapporto di polizia del _________ 2002);

                                         che in altre parole – stando alla versione dell'interessata – quando essa si è inoltrata nell'intersezione il taxi si trovava ancora dietro la curva e non era neppure visibile nello specchio posto di fronte all'intersezione, ciò che escluderebbe ogni sua responsabilità nell'incidente, da ricondurre unicamente all'eccessiva velocità del taxi;

                                         che il conducente di quest'ultimo veicolo, pur dichiarando di aver visto l'insorgente uscire dall'incrocio senza guardare a sinistra, ha ammesso di circolare a una velocità superiore al limite consentito, "di sicuro a 60 km/h" (verbale del _________  2002, pag. 1 in basso e pag. 2 a metà, allegato al rapporto di polizia citato);

                                         che dall'esame del disco cronotachigrafo del taxi inerente al giorno dell'incidente si evince come la velocità di tale veicolo al momento del sinistro era compresa tra 60 e 80 km/h, e finanche più vicina alla linea degli 80 km/h (cfr. fotocopia del disco allegata al rapporto di polizia citato, nella parte evidenziata in giallo);

                                         che un esperto incaricato dall'assicurazione dell'insorgente di valutare le cause della collisione ne ha dedotto una velocità del taxi "di oltre 70 km/h" (allegato C al ricorso, foglio 1 in alto);

                                         che, sempre secondo l'esperto, la collisione avrebbe potuto essere evitata qualora la velocità di quest'ultimo veicolo fosse stata inferiore ai 65 km/h (doc. citato, foglio 1 in basso, con rinvio ai calcoli esposti nei fogli 2 e 3 del referto);

                                         che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per confutare l'affermazione dell'insorgente secondo cui, al momento di immettersi nell'incrocio, il taxi non poteva ancora essere visto né direttamente né attraverso lo specchio antistante l'intersezione;

                                         che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta altrimenti di ascrivere alla ricorrente un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione;

                                         che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessata deve in definitiva essere prosciolta da ogni addebito;

                                         che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

– avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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