Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.07.2003 30.2002.11

1 luglio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,422 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2002.11/AMM 12926/906

Bellinzona 1 luglio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2002 presentato da

_______  _______ _______, _______ -_________

contro

la decisione n. _______ /_______ del _______ _______ _______ emessa dalla Sezione della circolazione, _______,

viste                                  le osservazioni del 2 luglio 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 giugno 2002, ha inflitto a _______ _______ _______ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 16 novembre 2001 in territorio di _______:

                                         "alla guida della vettura (_) _______, circolava sull'autostrada ad una velocità dichiarata di circa 50 km/h ostacolando in modo serio la circolazione per cui veniva coinvolta in un incidente";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 4 cpv. 5 ONC;

                                         che _______ _______ _______ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 giugno 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 2 luglio 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda della ricorrente intesa all'audizione sua e del proprio marito – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, tali atti istruttori non apparendo suscettibili, come si vedrà in appresso, d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che per l'art. 32 cpv. 1 prima frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità; il conducente non deve senza motivi impellenti circolare così lentamente da impedire un flusso uniforme del traffico (art. 4 cpv. 5 ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per essere circolata "sull'autostrada ad una velocità dichiarata di circa 50 km/h ostacolando in modo serio la circolazione";

                                         che tale decisione poggia sui seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto di constatazione del 19 novembre 2001, pag. 4):

                                         "Percorrevano l'autostrada in direzione nord, il _______ occupando la corsia di sorpasso ad una velocità dichiarata di 110 km/h, mentre la _______ circolava sulla normale corsia di marcia, ad una velocità dichiarata di 50 km/h [il tutto di giorno, su un tratto rettilineo, senza precipitazioni, con un limite massimo di velocità di 120 km/h: rapporto citato, pag. 1]. Quest'ultima si era appena immessa sull'autostrada, dopo aver effettuato una pausa presso l'area di servizio di _______.

                                         Sta di fatto che il _______, al termine di una manovra di sorpasso, mentre era intento a rientrare sulla destra, all'improvviso si trovava ostruita la strada dalla vettura _______ che, come già citato, circolava a velocità lenta.

                                         Onde evitare la collisione frenava e sterzava bruscamente a sinistra. A seguito di ciò perdeva la padronanza del mezzo meccanico che iniziava a sbandare.

                                         Nonostante i numerosi tentativi di correggerne la traiettoria, la vettura andava ad urtare con la parte anteriore la fiancata sinistra del veicolo _______.

                                         Osservazioni:

                                         Facciamo rilevare che la _______ al momento del sinistro, si trovava già oltre la corsia d'accelerazione di ben 320 metri e pertanto la sua velocità poteva essere d'intralcio alla circolazione";

                                         che l'insorgente contesta la decisione di primo grado per i seguenti motivi:

                                         "1)l'infrazione addebitatami non è stata rilevata al momento in cui l'avrei commessa e, ribadisco con vigore, nessuna infrazione è stata da me commessa;;

                                         2) la mia vettura viaggiava normalmente su un rettilineo e l'andatura era tale da non costituire alcun serio ostacolo alla circolazione. Ritengo comunque che, dichiarando una velocità di marcia di 50 km/h circa (come riportato nel verbale), quel 'circa' potrebbe anche significare una velocità sicuramente superiore;;

                                         3) è vero che in sede di stesura del verbale ho dichiarato una velocità di circa 50 km/h, ma bisogna considerare che ero appena stata investita violentemente e quindi si può facilmente immaginare quale poteva essere il mio stato d'animo e il mio stato di semi confusione per lo spavento preso;

                                         4) ribadisco la mia assoluta estraneità al verificarsi dell'incidente la cui piena responsabilità compete unicamente all'investitore che non è stato in grado di eseguire una normale manovra di sorpasso (lungo un rettilineo e con piena visibilità) senza perdere il controllo della propria vettura (non escludo che la velocità di marcia della stessa fosse ben superiore a quella dichiarata)";

                                        che in un interrogatorio del 16 novembre 2001 davanti alla polizia l'insorgente si è così espressa (verbale, pag. 1):

                                        "Stamattina verso le 10.30 partivo da _______ con l'intenzione di raggiungere _______. […]

                                        Giunti in territorio di _______, autostrada _______, mi fermavo dapprima all'area di servizio autostradale per acquisti, indi ripartivo in direzione Nord.

                                        Circolavo sulla corsia normale di marcia ad una velocità circa 50 km/h, questo perché ero appena ripartita dall'area di servizio. Poco tempo dopo, notavo che una vettura stava girando sulla corsia di sorpasso e poi mi urtava violentemente con il suo muso contro la mia fiancata sinistra […]";

                                        che l'insorgente tenta invero di sminuire la portata delle sue dichiarazioni iniziali circa la sua velocità, ma il cambiamento di versione non appare credibile ove appena si consideri come nelle sue osservazioni del 6 maggio 2002 essa a dichiarato che "la velocità di 50 km/h è stata da me riferita a titolo puramente esemplificativo al fine di precisare come la stessa fosse adeguatamente al di sotto del limite massimo previsto per tale tratto di strada (lettera citata, punto 1), per poi affermare nel ricorso come "quel 'circa' potrebbe anche significare una velocità sicuramente superiore" (ricorso, punto 2) e adombrare uno stato di "semi confusione per lo spavento preso" (ricorso, punto 3);

                                        che le successive dichiarazioni della ricorrente – contraddittorie e poco convincenti – non sono idonee a inficiare quanto riconosciuto e motivato dalla stessa interessata il giorno del sinistro ("Circolavo sulla corsia normale di marcia ad una velocità circa 50 km/h, questo perché ero appena ripartita dall'area di servizio": verbale citato, loc. cit.), che trova conferma per di più nella versione fornita dall'altro protagonista dell'incidente ("improvvisamente notavo dinanzi a me una vettura che circolava a velocità molto ridotta": verbale Tirelli, pag. 1 verso il basso);

                                        che su questo punto il gravame si rivela pertanto sprovvisto di buon fondamento;

                                         che neppure giova alla ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, ove si consideri come l'interessata ha avuto modo di far valere le proprie ragioni sia davanti all'autorità di primo grado sia davanti all'autorità ricorsuale;

                                         che l'eventuale assenza di una contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;

                                         che non è destinata a miglior sorte neppure la censura inerente alle eventuali responsabilità dell'altro protagonista dell'incidente, se si pensa che in ambito penale ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                        che in siffatte evenienze, valutate le risultanze istruttorie e in particolare le dichiarazioni rese dai protagonisti dell'incidente davanti alla polizia, questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione, e ciò senza che sia necessario esperire nuove indagini;

                                        che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità della violazione, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 4 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

_______ _______ _______, _______ -___________, Sezione della circolazione, _______.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di _______. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2002.11 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.07.2003 30.2002.11 — Swissrulings