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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.09.2012 10.2010.681

14 settembre 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·520 parole·~3 min·3

Riassunto

Impiego di una cittadina straniera non autorizzata ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera poichè priva del necessario permesso di lavoro

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.681 DA 5089/2010

Bellinzona 14 settembre 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare

ACCU 1ACCU 1             (difeso da: DI 1 )  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso

                                        per avere, a __________, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, impiegato intenzionalmente la cittadina rumena __________, non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché priva del necessario permesso di lavoro;

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr, richiamati gli artt. 11 LStr, art. 1a OASA;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5089/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 4'900.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 490.- (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito e, in via del tutto subordinata, di tenere in considerazione la buona fede dell’imputato nella commisurazione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 117 cpv. 1 LStr.; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1ACCU 1

                                        dal reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 5089/2010 del 22 novembre 2010;

carica                               la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 allo Stato.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1       

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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