Incarto n. 10.2010.674 DA 5355/2010
Bellinzona 28 novembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (DI 1, __________)
prevenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di presidente dell’Associazione __________, intenzionalmente impiegato il cittadino __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di presidente dell’Associazione __________, intenzionalmente impiegato il cittadino __________ quale allenatore della squadra di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di presidente dell’Associazione __________, intenzionalmente impiegato il cittadino __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera;
fatti avvenuti nelle predette circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr; richiamati gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, richiamati gli artt. 42, 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 5355/2010 di data 29 novembre 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'000.- (mille), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.- (cento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l’accusato è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso.
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena.
3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. È stato commesso errore sui fatti?
5. È stato commesso errore di diritto?
6. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 52 CPS; 117 cpv. 1 LStr ; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1ACCU 1
autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5355/2010 del 29 novembre 2010.
lo manda esente da pena;
carica all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- con motivazione scritta o di fr. 300.-- senza motivazione scritta.
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale