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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.11.2012 10.2010.674

28 novembre 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·594 parole·~3 min·2

Riassunto

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.674 DA 5355/2010

Bellinzona 28 novembre 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1          (DI 1, __________)  

prevenuto colpevole di         impiego di stranieri sprovvisti di permesso

                                        per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di presidente dell’Associazione __________, intenzionalmente impiegato il cittadino __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di presidente dell’Associazione __________, intenzionalmente impiegato il cittadino __________ quale allenatore della squadra di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera, e per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________ a __________, in qualità di presidente dell’Associazione __________, intenzionalmente impiegato il cittadino __________ quale giocatore professionista di basket, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione per lavorare in Svizzera;

fatti avvenuti                       nelle predette circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 117 cpv. 1 LStr; richiamati gli artt. 11 cpv. 2 LStr, 1 a OASA, richiamati gli artt. 42, 106 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 5355/2010 di data 29 novembre 2010 del   che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'000.- (mille), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 100.- (cento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 300.- (trecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e dele spese giudiziarie di fr. 100.-. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se l’accusato è autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso.

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena.

                                 3.     L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

                                 4.     È stato commesso errore sui fatti?

                                 5.     È stato commesso errore di diritto?

                                 6.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 52 CPS; 117 cpv. 1 LStr ; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1ACCU 1

                                        autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5355/2010 del 29 novembre 2010.

lo manda                         esente da pena;

carica                               all’accusato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-- con motivazione scritta o di fr. 300.-- senza motivazione scritta.

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1       

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                           

                                        fr.                      300.00       totale

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