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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.04.2010 10.2010.66

14 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·887 parole·~4 min·3

Riassunto

In stato di ebrietà e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti condotto una vettura; negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza urtanto e tamponando altre vetture; condurre malgrado la licenza fosse stata revocata e cosumo di stupefacenti di marijuana

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.66 DA 376/2010

Bellinzona 14 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo:

1.1     in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 2.06 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato;

1.2     sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________2009 risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;

                                        fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;

    2.  ripetute infrazioni alle norme della circolazione

                                 per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante vettura Mercedes targata (I) __________ condotta da LESA 1 , urtandola così da tergo. Nel darsi alla fuga onde abbandonare il luogo dell’incidente, urtava contro la vettura precedentemente tamponata e la vettura Kia targata TI __________ di __________, ivi regolarmente posteggiata su di un piazzale;

                                 fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

                                    3.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per aver condotto l’autovettura Renault suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________2009 per il periodo __________2009 – __________2009;

                                       fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

4.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

     per avere, senza essere autorizzato, acquistato in diverse occasioni per il suo personale consumo, un quantitativo imprecisato di marijuana;

                                        fatti avvenuti a __________ ed in altre imprecisate località fra il __________ 2007 e il __________ 2009; reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 376/2010 di data 1 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna,

     corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

     prova di 4 anni. 2.  Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

     sostituita con una pena detentiva di giorni 15. 3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

     fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 14 aprile 2010, al quale è presente l’accusato personalmente assistito dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il pto. 3 del decreto d’accusa e di conseguenza una riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 376/2010 del 1 febbraio 2010.

prende atto che               ACCU 1,

                                        è autore colpevole di guida in stato di inattitudine, ripetute infrazioni alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 376/2010 del 1 febbraio 2010 non avendo fatto opposizione per queste imputazioni.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 3'000.- (tremila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione di circolazione, Camorino, Sezione della popolazione, Bellinzona.    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1200.-          multa

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       300.-          spese giudiziarie

                                        fr.                     1700.-          totale

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