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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.06.2012 10.2010.643

22 giugno 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,264 parole·~6 min·2

Riassunto

Ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.643 DA 4979/2010

Bellinzona 22 giugno 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1ACCU 1        __________

difesa da:     

prevenuta colpevole

di                              1.     ripetuto furto

                                        per avere, in due occasioni, a __________ nel periodo fra il __________ e il __________, agendo in parte in correità con terze persone e con scasso, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto denaro contante, in particolare:

                                        1.1.  nel periodo fra il __________ e il __________, ai danni della CIVI 1 ove stava espiando un lavoro di pubblica utilità per altra precedente condanna, sottratto il contenuto in denaro della cassaforte, pari ad un importo complessivo di fr. 8'671.65;

                                        1.2.  il __________, ai danni delle società CIVI 3 e CIVI 2, agendo in correità con __________ e __________, sottratto un imprecisato importo in contanti dell’ordine di un centinaio di franchi, denaro poi abbandonato sul posto;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

                                 2.     ripetuto danneggiamento

                                        per avere, al fine di perpetrare i furti di cui sopra, agendo in parte in correità e in complicità con terzi, intenzionalmente danneggiato alcune vie di accesso ai locali, e meglio:

                                        2.1.  nelle circostanze di cui al punto 1.1., ai danni della CIVI 1 danneggiato la porta antincendio e la finestra dell’ufficio, causando danni per un valore imprecisato;

                                        2.2.  nelle circostanze di cui al punto 1.2., ai danni delle società CIVI 3 e CIVI 2, danneggiato una porta e una finestra, causando danni per un valore imprecisato;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

                                 3.     ripetuta violazione di domicilio

                                        per essersi introdotta, nelle circostanze di cui ai punti 1.1. e 1.2., a __________ presso la CIVI 1 nonché nei locali delle società CIVI 3 e CIVI 2, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 186 CP,

                                 4.     guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata ZH __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 12.09.2008, per un periodo indeterminato;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 15 novembre 2010 n. 4979/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 600.ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 03.11.2008 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 36 CP).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 5.     Si rinviano le parti civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________ e CIVI 3, __________, al competente foro per le loro pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                 6.     Ordina, a crescita in giudicato del presente decreto, il dissequestro di un paio di scarpe marca Adidas di colore nero/oro numero 39, attualmente depositate presso la Gendarmeria di __________ e sequestratele dalla Polizia cantonale il 02.05.2010 (art. 165 cpv. 2 CPP).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010 dall'accusato, limitatamente ai dispositivi n. 1, 2, 3, 4e7e alle imputazioni di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

rilevato                              come il paio di scarpe marca Adidas è già stato riconsegnato all’imputata e non è più oggetto del procedimento;

sentito                              il difensore, il quale il quale rileva che i fatti non sono più contestati e le imputazioni quindi integralmente riconosciute; evidenzia il cambiamento radicale di vita dell’imputata a partire dall’estate __________, tant’è che nel settembre di quell’anno ha iniziato l’apprendistato che sta ancora svolgendo con profitto; chiede che qualora fosse prevista una pena detentiva, questa sia di 60 giorni al massimo; precisa tuttavia che le pene detentive dovrebbero essere date solo in via eccezionale e che qui non si vede motivo per fare una tale eccezione, la pena dovrebbe quindi essere quella pecuniaria, le aliquote non essere superiori a 60 e l’importo della singola aliquota, vista la situazione economica dell’imputata, essere di fr. 10.-; postula la sospensione condizionale della pena anche con un periodo di prova lungo, poiché visto il cambiamento di vita non sembra necessario dare una pena effettiva per trattenere l’imputata dal commettere nuovi reati; postula poi la riduzione della multa e infine chiede che non si proceda alla revoca della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Sulla pena e sulle spese.

                                    2.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 03.11.2008.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CP; 95 cifra 2 LCStr; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dà atto che                      ACCU 1

                                        è autrice colpevole di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4979/2010 del 15 novembre 2010.

condanna                    ACCU 1ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr. 400.- senza motivazione scritta.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 2'700.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 03.11.2008.

dà atto                             che nel decreto di accusa le parti civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________, e CIVI 3, __________, sono state rinviate nel decreto di accusa al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1       

                                        - per raccomandata

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                           Sezione della circolazione, Camorino

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      400.-          totale

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