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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.04.2012 10.2010.605

10 aprile 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·857 parole·~4 min·5

Riassunto

Guida sotto l'influsso di cannabis, consumo sostanze stupefacenti

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.605 DA 4753/2010

Bellinzona 10 aprile 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con la segretaria Fabia Giannini per giudicare

ACCU 1ACCU 1           

prevenuto colpevole di     1.  guida in stato di inattitudine

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata TI__________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 27.08.2010 risultata positiva per la cannabis;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art.  91 cpv. 2 LCStr.;

                                    2.  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, senza essere autorizzato, il __________ a __________, detenuto una busta con residui di cocaina e di marijuana, consumando parimenti, nel corso dei 3 anni antecedenti al __________, almeno 108 grammi di marijuana, 10 grammi di haschisch e 10 grammi di cocaina;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 novembre 2010 n. 4753/2010 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.  Alla multa di fr. 1'200.- (milleducento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.09.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 36 CPS).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                    5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 novembre 2010 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 10 aprile 2012, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2012, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se l’imputato è autore colpevole di

                                        1.1.    guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione.

                                 2.     Quale deve essere l’eventuale pena.

                                 3.     Se l’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni.

                                 4.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna per complessivi fr. 1'100.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22.09.2008.

5.     A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 2 LCStr.; 19a cifra 1 LStup.; 453, 454, 455 CPP-CH; 273 e segg. CPP-TI,

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1ACCU 1

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup., guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr. per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4753/2010 del 2 novembre 2010.

condanna                         ACCU 1ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 1’000.- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 34 (trentaquattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’150.- con motivazione scritta e di fr. 750.- senza motivazione scritta.

revoca                             il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) ciascuna per complessivi fr. 1'100.- (millecento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 22.09.2008;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

   ACCU 1    

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                        Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81212).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1ACCU 1

                                        fr.                1'000.00            multa

                                        fr.                1'100.00                                                       pena pecuniaria revocata

                                        fr.                  800.00            tassa di giustizia

                                         fr.                  350.00            spese giudiziarie

                                        fr.               3'250.00            totale

                                        fr.               2'850.00            totale senza motivazione scritta

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