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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.12.2010 10.2010.432

14 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·736 parole·~4 min·4

Riassunto

Omettere, quale gestore di un EP, di compilare il bollettino "notifica degli ospiti alla Polizia" sapendo o dovendo presumere che esercitavano la prostituzione senza autorizzazione, facilitando così il loro soggiorno illegale

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.432 3794/2009

Bellinzona 14 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         incitazione al soggiorno illegale,

                                        per avere, a __________, nel periodo dal 30 gennaio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________, omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alle nominate __________, brasiliana, __________, ungherese, __________, brasiliana, e __________, brasiliana, sapendo o dovendo presumere che le sopraccitate, senza le necessarie autorizzazioni, esercitavano attività lucrativa prostituendosi nelle camere da lui locate, facilitato e aiutato le sopraccitate a soggiornare illegalmente in Svizzera;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2009 n. 3794/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2009 dall’accusato;

ricordato                            che, con sentenza 15 luglio 2010 l’imputato era stato condannato in contumacia da questo giudice;

rilevato                              che, con scritto di data 9 agosto 2010, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2010, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato;

sentito                               l’accusato, il quale ha contestato integralmente i fatti addebitatigli chiedendo di essere prosciolto, ribadendo che le ragazze in questione hanno mentito. Esse sono arrivate soltanto la sera prima del controllo;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di incitazione al soggiorno illegale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 116 cpv. 1 LStr; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        incitazione al soggiorno illegale, di lieve entità, art. 116 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LStr,

                                        per avere, a __________, nel periodo dal 9 febbraio al 12 febbraio 2009, quale gerente della __________, società affittacamere soprastante il __________, omettendo di compilare il bollettino “notifica degli ospiti alla Polizia” alla cittadina brasiliana __________, sapendo o dovendo presumere che ella esercitava attività lucrativa senza le necessarie autorizzazioni, prostituendosi nella camera da lui locata, facilitato e aiutato la sopraccitata a soggiornare illegalmente in Svizzera;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 600.-- (cinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 senza motivazione scritta:

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale

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