Incarto n. 10.2010.390 DA 3136/2010
Bellinzona 22 giugno 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole
di 1. lesioni semplici
per avere, il 15 maggio 2010, a __________, colpito CIVI 1 con 2-3 bastonate al capo ed al torace, facendolo cadere a terra e rotolare lungo una scarpata, provocando le lesioni attestate dal certificato medico 15 maggio 2010 dell’Ospedale Regionale, agli atti;
2. omissione di soccorso
per avere, il 15 maggio 2010, a __________, omesso di portare soccorso a CIVI 1 da lui ferito così come al punto 1) del presente decreto di accusa, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente pretendere;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, art. 128 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3136/2010 di data 9 luglio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 luglio 2010 dall'accusato;
preso atto che l’accusato e il danneggiato hanno ritirato le rispettive querele (vedi incarto n. 10.2010.239 della Pretura penale) e hanno dichiarato di disinteressarsi del perseguimento dei reati per i quali l’autorità agisce d’ufficio, rinunciando pure ad avanzare pretese civili per i fatti oggetto delle due procedure;
considerato che quando un danneggiato dichiara di rinunciare ai suoi diritti, il giudice, se non vi sono danni da risarcire, può prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP, qualora siano adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena e l’interesse del pubblico all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (allo stadio del giudizio è possibile solo l’esenzione dalla pena, cfr. DTF 135 IV 27);
che, vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’indire il dibattimento;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 33, 53, 123 cifra 1, 128 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
stralcia dai ruoli il procedimento per l’imputazione di lesioni semplici.
dichiara ACCU 1 autore colpevole di omissione di soccorso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3136/2010 del 9 luglio 2010.
manda ACCU 1 esente da pena.
prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
carica a ACCU 1 le spese di fr. 50.-.
avverte questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
Intimazione a:
e - alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 50.- totale