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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.06.2011 10.2010.390

22 giugno 2011·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·557 parole·~3 min·4

Riassunto

Colpire una persona con un bastone e ometterle soccorso

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.390 DA 3136/2010

Bellinzona 22 giugno 2011  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole

di                              1.     lesioni semplici

                                        per avere, il 15 maggio 2010, a __________, colpito CIVI 1 con 2-3 bastonate al capo ed al torace, facendolo cadere a terra e rotolare lungo una scarpata, provocando le lesioni attestate dal certificato medico 15 maggio 2010 dell’Ospedale Regionale, agli atti;

                                 2.     omissione di soccorso

                                        per avere, il 15 maggio 2010, a __________, omesso di portare soccorso a CIVI 1 da lui ferito così come al punto 1) del presente decreto di accusa, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente pretendere;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1, art. 128 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3136/2010 di data 9 luglio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 1'500.- (millecinquecento) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

                                 3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 luglio 2010 dall'accusato;

preso atto                          che l’accusato e il danneggiato hanno ritirato le rispettive querele (vedi incarto n. 10.2010.239 della Pretura penale) e hanno dichiarato di disinteressarsi del perseguimento dei reati per i quali l’autorità agisce d’ufficio, rinunciando pure ad avanzare pretese civili per i fatti oggetto delle due procedure;

considerato                        che quando un danneggiato dichiara di rinunciare ai suoi diritti, il giudice, se non vi sono danni da risarcire, può prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP, qualora siano adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena e l’interesse del pubblico all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (allo stadio del giudizio è possibile solo l’esenzione dalla pena, cfr. DTF 135 IV 27);

                                        che, vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’indire il dibattimento;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 33, 53, 123 cifra 1, 128 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

stralcia                             dai ruoli il procedimento per l’imputazione di lesioni semplici.

dichiara                           ACCU 1 autore colpevole di omissione di soccorso per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3136/2010 del 9 luglio 2010.

manda                             ACCU 1 esente da pena.

prescinde                         dal prelevare la tassa di giustizia.

carica                               a ACCU 1 le spese di fr. 50.-.

avverte                             questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

Intimazione a:                

e                                       - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.-          spese giudiziarie

                                        fr.                        50.-          totale

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