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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.11.2010 10.2010.374

30 novembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,070 parole·~5 min·2

Riassunto

Cagionare per negligenza colpevole la morte di una persona

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.374 DA 2818/2010

Bellinzona 30 novembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         omicidio colposo,

                                         per avere, nel periodo __________ 2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza colpevole la morte di VB.C. (__________1990), giovane ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane sull’alpe e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e meglio, per avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e controllare il giovane VB.C., negligentemente omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di condurre il veicolo agricolo __________ targato __________, segnatamente di istruire i suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non venissero lasciate nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________ (recte: __________) agosto 2004, approfittando del fatto che il dipendente __________ era occupato nella mungitura delle mucche, VB.C. riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida, riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo dell’incidente;

                                         fatti avvenuti nelle summenzionate circostanze di luogo e di tempo;

                                         reato previsto dall'art. 117 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2010 n. 2818/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 2’000.- (duemila), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.- (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 , , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 1'800.-.

                                    4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni (vCP), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2003 ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

                                    5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 giugno 2010;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 30 novembre 2010, al quale sono comparsi:

l’, ,

l’accusato, ,

il difensore, DI 1 ,

la parte civile, CIVI 1 ,

il patrocinatore della parte civile CIVI 1, accompagnato da, ,

il patrocinatore della parte civile CIVI 2, PR 2,;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste dr. med. __________ ;

sentiti                                il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

                                        il patrocinatore della parte civile CIVI 1, PR 1, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento delle pretese di parte civile per totali fr. 64'002.80 oltre accessori, come a istanza, nonché la rifusione di ripetibili;

                                        il patrocinatore della parte civile CIVI 2, PR 2 il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e l’accoglimento delle pretese di parte civile di totali fr. 46'604.30 come a istanza (aumentate di ulteriori fr. 700.— per l’impegno del legale nel pomeriggio);

                                        il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito dall’accusa di omicidio colposo;  in via subordinata chiede l’applicazione dell’art. 13 CP (errore sui fatti), in via ancor più subordinata una riduzione della pena;

                                        il Procuratore Pubblico in replica e il difensore in duplica;

                                        per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.E’ ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo, per avere, nel periodo __________ 2004 / __________ 2004, a __________, nella sua qualità di responsabile e affittuario dell’alpe __________, cagionato per negligenza colpevole la morte di VB.C. (__________1990), giovane ragazzo a lui affidato dai genitori per trascorrere alcune settimane sull’alpe e aiutarlo nei piccoli lavoretti in cambio di vitto e alloggio, e meglio, per avere, nella sua qualità di garante con il compito di sorvegliare e controllare il giovane VB.C., negligentemente omesso di adottare tutte le misure necessarie per impedire a VB.C., privo della richiesta licenza, di condurre il veicolo agricolo __________ targato  segnatamente di istruire i suoi dipendenti affinché le chiavi del veicolo agricolo non venissero lasciate nel veicolo stesso, rispettivamente alla portata di mano VB.C., con la conseguenza che il __________ 2004, approfittando del fatto che il dipendente __________ era occupato nella mungitura delle mucche, VB.C. riusciva a mettersi alla guida del veicolo agricolo perdendone poco dopo il controllo, tanto da ribaltarsi e rimanere schiacciato dalla cabina di guida, riportando gravi lesioni che ne hanno causato il decesso sul luogo dell’incidente?

                                 2.     Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile CIVI 2 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 6.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile CIVI 1 e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                 7.     Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 giorni decretata dal Ministero Pubblico il __________ 2003 o deve esservi formale ammonimento?

                                 8.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 8, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di omicidio colposo;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       400.00       tassa di giustizia

                                        fr.                     2'000.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00       testi                                                                   

                                        fr.                    2'440.00       totale

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