Incarto n. 10.2010.354/GIP DA 2750/2010
Bellinzona 7 ottobre 2011
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsa testimonianza
per avere, a __________, in data __________, come testimonio, fatto sui fatti di causa una falsa deposizione, e meglio, per avere, interrogato in qualità di testimone davanti alla Polizia Cantonale nell’ambito del procedimento penale nei confronti di __________, dichiarato, contrariamente al vero, di non aver ricevuto in prestito da __________ la somma di fr. 80'000.-, bensì unica-mente un importo di circa fr. 10/15'000.oltre che una somma di fr. 20/25'000.- che __________ gli avrebbe consegnato affinché la giocasse al Casinò per suo conto, ritenuto che dagli accertamenti esperiti è emerso invece che in data 22 settembre 2007 ACCU 1 aveva sottoscritto una ricevuta, mediante la quale riconosceva di avere un debito nei confronti di __________ per fr. 80'000.- e che nel computer di __________ sono stati rinvenuti documenti relativi a tale prestito, segnatamente la fattura 11.05.2007 della __________ alla __________ Sagl per un importo di fr. 90'000.per “prestito finanziario a titolo personale Fatture pagate all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti per ACCU 1 e __________ Sagl” nonché un piano di rientro;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall'art. 307 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2750/2010 di data 14 giugno 2010 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5’400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 60.- (sessanta) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'600.- corrispondente a 40 aliquote da fr. 40.-, decretata nei suoi confronti dal MP il 15.05.2008 ma l'ammonisce formalmente.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2010;
sentito il difensore, il quale chiede l’assoluzione dell’accusato dal reato ascrittogli, difettando i presupposti soggettivi e oggettivi del reato, con protesta di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. E' ACCU 1 autore colpevole di falsa testimonianza per i per i fatti descritti nel decreto di accusa?
2. Può trovare applicazione l’art. 308 cpv. 2 CP?
3. Quale dev’essere l’eventuale pena?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
5. Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1600.00 (milleseicento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 40.00 (quaranta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15 maggio 2008?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
7. Devono essere assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, nato il __________, è coniugato dal __________ e non ha figli. Di professione è pittore indipendente e socio gerente con firma individuale della __________ Sagl, ditta che a suo dire sarebbe fallita. In realtà invece risulta dall'estratto del registro di commercio che tale società non è mai fallita. Risulta per contro accertato il suo fallimento personale, nel __________, per complessivi fr. 84’976.80.
2. Egli aveva conosciuto __________ nel __________ (circa) in quanto entrambi frequentavano un medesimo bar a __________. Successivamente è nata fra i due un'amicizia ed entrambi erano assidui clienti del Casinò di __________.
3. In data __________ ACCU 1 è stato condannato per appropriazione indebita per fatti compiuti tra il __________ e il __________. All'occasione del dibattimento il medesimo ha precisato di avere commesso il reato per saldare dei debiti accumulati giocando al casinò. Il vizio del gioco gli ha causato quindi non pochi problemi che hanno implicato pure 3-4 sedute da uno psicologo. A proposito di questo periodo così si è espresso in sede di dibattimento:
" Al momento in cui ero preso dal gioco vivevo in maniera sconclusionata. Per esempio è capitato che in un’occasione mentre stavo giocando all’interno del casino la mia ragazza è venuta a cercarmi al mio tavolo e la medesima si è fermata circa un’ora senza che io me ne accorgessi. Quando si è dentro in situazioni simili si tocca il fondo, [omissis] “
A suo dire i problemi legati al gioco d'azzardo si sarebbero risolti un paio d'anni prima del dibattimento (verbale dibattimentale, pagina 3).
4. ACCU 1 è stato sentito in qualità di testimone il 7 agosto 2009 nell'ambito di un procedimento penale aperto contro __________ per titolo di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti, soppressione di documento, abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (verbale Habisreutinger del 7 agosto 2009, ab initio). Nella sua verbalizzazione testimoniale, eseguita nelle dovute forme, egli ammette che __________ gli aveva prestato del denaro, e meglio fr. 10.000.-/fr. 15.000.- nel periodo tra il __________ e il __________, rimborsati unicamente in minima misura. Precisa altresì, parlando del rimborso, di avere eseguito lavori di pittura per __________ e aggiunge (verbale, pagina 2 in fine):
"Ho preso atto di questi dichiarazioni (ndr di __________). Confermo che al massimo da __________ ho ricevuto 10’000.-/15’000.-per il pagamento di fatture, anche se non escludo che possa avere ricevuto qualcosa in più. Effettivamente __________ mi ha pure consegnato del denaro che però avevo dovuto giocare per lui al Casinò. Questo è successo nel __________ o __________, ricordo che avevo circa 20 anni. Non so per quale motivo ma __________ non entrava al Casinò di __________ ma, all'esterno del casinò o al bar, mi consegnava del denaro chiedendomi di giocarlo per lui. In alcuni occasioni il denaro __________ l’ha consegnato a me ed al mio amico __________ di __________ che ora abita a __________. In alcuni casi vincevo e di conseguenza il denaro incassato lo consegnavo a __________ e lui ci dava la mancia che poteva essere di circa 100.-- o 200.-- CHF a testa. Complessivamente credo di aver giocato per lui in una ventina di circostanze e credo di aver giocato un importo complessivo di circa 20/25’000.--CHF. Ad ogni modo come detto erano soldi che mi aveva dato lui da giocare per lui."
Stando alle sue dichiarazioni, 2 o 3 anni prima dell'interrogatorio __________ gli aveva comunicato, in uno scritto a lui indirizzato con copia alla mamma e alla nonna, la richiesta di rimborso di fr. 100’000.-, in rate mensili di fr. 500.ciascuna e ha spiegato di avere contestato direttamente a __________ l'esistenza del credito da lui vantato, chiedendogli pure di mostrargli le ricevute.
5. ACCU 1 ha anche specificato, all'occasione del predetto verbale, che un paio d'anni prima, su richiesta di __________, è stato iscritto al registro del commercio quale socio gerente della __________ Sa che gestiva un ristorante a __________. L'amico gli avrebbe spiegato che non vi sarebbe stato alcun problema, poiché doveva fungere unicamente da prestanome. Tuttavia, nel corso del 2008, gli sarebbero stati notificati diversi solleciti della __________ e della cassa di compensazione AVS. Le polizze di versamento per il saldo rateale dei debiti, sarebbero state trasmesse a __________ per il pagamento, che comunque non è stato eseguito poiché sarebbe stato notificato un precetto esecutivo della casa cantonale di compensazione AVS. Sulla base di quanto risulta a registro di commercio effettivemente detta società ha avuto seri problemi finanziari, tanto che è stata dichiarata in fallimento con decisione del tribunale d'appello del 20 settembre 2007, che ha statuito su ricorso contro la decisione di fallimento del 9 luglio 2007 della pretura competente. Il fallimento è stato poi sospeso per mancanza di attivo con decisione del 17 ottobre 2007, con conseguente radiazione dal registro di commercio, avvenuta in data 6 marzo 2008.
6. Nel corso dell'inchiesta avviata contro __________ è emerso un documento nel quale ACCU 1 conferma di avere un debito di fr. 80'000.- nei confronti di __________. Di conseguenza il medesimo è stato nuovamente verbalizzato, questa volta in veste di indiziato per il reato di falsa testimonianza (verbale 7 settembre 2009).
Dal riconoscimento di debito datato __________, firmato e allestito su un bigliettino della “__________” caffè, risulta testualmente:
"Io, ACCU 1, nato il __________ domiciliato in __________ dichiaro e confermo di avere un debito di Fr. 80’000.con il signor __________, nato il __________. In fede (firma)”
Sono pure stati rinvenuti nel computer di __________ i seguenti documenti:
- fattura della __________ (con come riferimento __________ ) ed intestata alla __________ Sagl dell'__________ per un prestito finanziario a titolo personale per fatture pagate all'ufficio esecuzione fallimenti per l'accusato e la sua società, per un importo complessivo di Fr. 90'000.- Iva inclusa;
- un piano di rientro non datato per il medesimo importo con inizio a dicembre
__________ fino al mese di dicembre __________ tramite il pagamento rateale nella misura di fr. 500.- mensili.
7. ACCU 1, dopo avere riconosciuto la sua firma, ha dichiarato di non ricordare di avere sottoscritto una ricevuta per fr. 80’000.-, ribadendo di non avere ricevuto un simile importo. Ha osservato inoltre di avere ricevuto un ulteriore prestito da __________ nel __________ in 2 circostanze per complessivi circa Fr. 1500.-: il tutto sarebbbe stato formalizzato tramite uno scritto dal quale scaturiva che in caso di non restituzione __________ sarebbe diventato proprietario della vettura intestata a nome della nonna. Denaro poi a suo dire restituito.
8. __________, dal canto suo, ha asserito di avere prestato all’accusato fr. 80'000.- in diverse circostanze nel periodo __________. Denaro che secondo __________ serviva all’accusato per giocare al casinò.
Per avvalorare l'esistenza del prestito, __________ ha dichiarato inoltre che era stato creato appositamente un conto bancario per la restituzione dell'importo, tramite versamenti mensili. Dalla documentazione sequestrata dalla polizia risulta in effetti un conto intestato a ACCU 1 e a __________ (numero __________) presso la banca __________ di __________, aperto il __________ ed estinto d’ufficio il __________.
ACCU 1 ha invece riferito che l'apertura di questo conto è avvenuta allo scopo di versare il denaro eventualmente vinto per conto di __________, ritenuto che era altresì autorizzato a prelevare del denaro per giocare al casinò sempre per conto dell'amico. Egli ammette avere prelevato fr. 100.- o fr. 200.- da giocare per l'amico ed ha pure precisato che le poche vincite ottenute per suo conto sono state a lui versate direttamente. ACCU 1 ha altresì precisato che quando ha rimborsato lulteriore prestito di cui si è detto, non aveva utilizzato il predetto conto cointestato, ma un conto della società __________ dell’amico, come peraltro attestato dalla ricevuta di pagamento del __________, prodotta all'occasione del (secondo) verbale.
Salvo il versamento di fr. 600.- (in 3 occasioni da fr. 200.- ciascuna), di cui però non è dato sapere se è stato eseguito da __________ o da ACCU 1, non v'è traccia di pagamenti rateali in deduzione del debito vantato da __________. Non v’è traccia neppure di solleciti di pagamento successivi alla fattura della __________ dell'__________ e relativo piano di rientro. __________ stesso ha asserito che non ha ricevuto nessun rimborso del prestito elargito (Verbale 7 agosto 2009, pag. 2).
9. Il Procuratore Pubblico ha quindi emesso, in data 14 giugno 2010, un decreto d’accusa contro ACCU 1 per falsa testimonianza, proponendo la condanna alla pena pecuniaria di fr 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 500.-, oltre il pagamento di tasse e spese. Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'600.-, corrispondente a 40 aliquote, decretata dal Ministero Pubblico il 15 maggio 2008, ma è stato deciso un formale ammonimento.
10. A seguito della tempestiva opposizione dell’accusato è stato indetto il pubblico dibattimento, avvenuto il 7 ottobre 2011, alla presenza dell’accusato e del suo difensore, ritenuto che il Procuratore Pubblico con scritto del 25 agosto 2011 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa. Quanto emerso all’occasione dell’istruttoria dibattimentale verrà indicato, laddove necessario, nei seguenti considerandi.
11. In diritto, è punibile per falsa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP colui che, in qualità di testimone, fa una falsa deposizione sui fatti della causa. Il reato è realizzato unicamente se la persona sentita aveva la capacità di testominare e se l’audizione era valida dal profilo formale. Per falsa deposizione si intende una dichiarazione contraria alla verità oggettiva sui fatti della causa. Dal profilo soggettivo la falsa testimonianza è un reato intenzionale: l’autore deve avere agito coscientemente e volontariamente e quindi deve avere avuto conoscenza della falsità oggettiva delle sue dichiarazioni.
12. Il principio della presunzione d'innocenza, previsto dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II, implica l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, come pure disciplina la valutazione delle prove. Il giudice penale non può quindi ritenersi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando dopo una valutazione globale ed oggettiva del materiale probatorio, permangono dubbi insormontabili su determinati fatti. Semplici dubbi astratti o teorici non sono sufficienti per permettere l'applicazione di questo principio (cfr. fra le altre, CARP, sentenza dell’11 settembre 2012, no. 17.2012.53, consid. 5, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
13. L’accusato, la cui audizione testimoniale è stata eseguita in maniera formalmente corretta, ha sempre sostenuto che il debito nei confronti di __________ non poteva essere fr. 80'000.e lo ha ribadito sia dopo avere preso atto del riconoscimento di debito di fr. 80'000.-, come pure all’occasione dell’interrogatorio dibattimentale, durante il quale ha dichiarato:
“Per quanto riguarda la ricevuta di fr. 80.000 agli atti ribadisco che la firma è la mia ma non ricordo di aver sottoscritto un documento nel quale dichiaravo di essere debitore di __________ per un importo così elevato. Non poso escludere perché non ricordo di aver firmato una ricevuta nella quale mi dichiaravo debitore di fr. 80.000. Ad ogni modo ritengo un simile importo elevato” (omissis)
Riferendosi al problema del gioco al Casinò.
“Quando si è dentro in situazioni simili si tocca il fondo, non si ricorda il 100-200 franchi, come pure ribadisco non ricordare l’episodio della ricevuta di fr. 80'000. A quel momento ero malato del gioco, non si lasciavano di regola delle ricevute, sebbene non posso escludere una simile circostanza. Ribadisco di aver ricevuto a __________ uno scritto nel quale mi chiedeva il rimborso di fr. 100'000 ed un piano di rientro, scritto inviato, anche alla nonna e alla mamma. A quel punto io mi sono detto che era fuori di testa e al situazione era talmente ridicola che ho stralciato alla sua presenza (di __________) questo piano di rientro. __________ no mi ha detto granché se non “a vedum”, “ a vedum pö” e no si era assolutamente arrabbiato ma anzi rideva della situazione anche lui. Da quanto sentito personalmente dal diretto interessato __________ ha prestato fr. 3'000.00 per uno scooter e dopo vario tempo ne ha chiesti fr. 6'000.00 facendo valere interessi e altro. Conosco la signora __________ bene non ha mai avuto problemi con lei L’ultima volta che l’ho visto è stato quando ho ricevuto un PE di fr. 20'000.00 in relazione al mio ruolo nella __________ Sagl come risulta dai verbali. In quell’occasione la stesa mi ha raccontato ch anche lei ha avuto problemi con __________ nel senso che il medesimo le ha lasciato debiti da pagare.
Ribadisco che se mi fossi ricordato di aver firmato la ricevuta di fr. 80'000 l’avrei subito detto il Polizia per paura nel senso che mi intimorisco di fronte a queste situazioni. Per me non sarebbe cambiato nulla ammettere un prestito di fr. 80'000, o anche di 100’00.00 invece di circa 40'000.00 come rilevato dai verbali di polizia. Confermo che __________ non mi ha mai fatto pressione per il rimborso per quanto da lui prestatomi, nemmeno dopo lo scritto a me inviato che stralciato di cui ho parlato poco fa.”
14. Orbene il primo quesito da risolvere è determinare, dal profilo oggettivo, se l’accusato ha effettivamente mentito, quindi se la ricevuta agli atti, insieme agli altri 2 documenti ritrovati nel computer di __________, hanno sufficiente valore probante, per attestare l'effettiva esistenza del debito. In situazioni ordinarie la risposta non può che essere affermativa. Tuttavia nel caso specifico non si può fare a meno di considerare il contesto in cui l'importo complessivo di fr. 80'000.-, contestato all'accusato, sarebbe sorto, tanto più che il creditore è stato sentito in qualità di accusato per reati finanziari fra i quali, oltre la truffa e l’appropriazione indebita, si può rilevare pure il reato di falsità in documenti e quello di soppressione di documento.
Del resto il riconoscimento di debito da solo può non condurre ad una condanna per falsa testimonianza (dal profilo oggettivo), quantomeno quando dagli atti emergono oggettivi dubbi sulla sua fedefacenza, come peraltro avviene in materia di falsità in documenti (ideologica). In questo ambito infatti una fattura munita di ricevuta non fa fede del suo contenuto non beneficiando di un valore probante accresciuto, quando la funzione dell'estensore non può essere paragonata a quella di un garante (come nel caso specifico): cfr. DTF 128 IV 131, consid. 2.
15. Il riconoscimento di debito oggetto di disamina è un documento allestito su un biglietto della __________ caffé, nonostante si tratti di una cifra di una certa rilevanza (ben fr. 80.000.-) ed é avvenuto quando entrambi i partners contrattuali erano avvezzi al gioco del casinò.
Nonostante la fattura dell'__________ ed il riconoscimento di debito (del __________ successivo) e nonostante persino un piano di rientro dettagliato fino al mese di dicembre 2022, non risulta dalle dichiarazioni dello stesso __________ e nemmeno più in generale dagli atti, alcun sollecito di pagamento. Anzi dal conto bancario, che a dire di __________, è stato aperto appositamente per il rimborso del debito, risulta il pagamento di 3 rate di franchi 200.-, che però __________ sostiene di avere versato lui.
Come accennato non può essere misconosciuto il contesto in cui detto riconoscimento sarebbe intervenuto, ovvero il mondo del gioco al casinò. L'accusato ha dichiarato sia in corso d’inchiesta, sia durante l'interrogatorio dibattimentale, che a quel tempo aveva seri problemi di dipendenza dal gioco, tanto che si era deciso a farsi seguire da uno psicologo. In un’occasione nemmeno si era accorto della presenza della sua fidanzata per circa un ora mentre stava giocando. L'accusato non ricorda e ha sempre dichiarato di non ricordare di avere firmato il riconoscimento di debito e insinua che l'amico avrebbe potuto farglielo firmare in un momento in cui non era perfettamente cosciente di quello che faceva oppure in altro modo con inganno ed a sua insaputa. Dichiarazioni che collimano purtroppo con quella realtà e che quindi non possono essere escluse a priori, soprattutto se si considerarra la linearità delle dichiarazioni dell’accusato, a fronte di dichiarazioni dell’amico poco credibili e finanche invorosimili. Dichiarazioni peraltro effettuate come detto da chi era inchiestato, fra l’altro, per reati di falsità in documenti e truffa e della cui inchiesta non è noto l’esito.
16. Le dichiarazioni dell'accusato sono parse lineari e verosimili e ad ogni buon conto più verosimili di quelle di __________.
L’accusato ha sempre sostenuto di non avere ottenuto da __________ l’importo da lui rivendicato, versione mantenuta anche dopo avere preso atto dell’esitenza del riconoscimento di debito da lui sottoscritto. L’accusato riconosce la firma come la sua, ma asserisce di non ricordare di avere firmato il documento in questione, anche perché – ribadisce – il debito si aggirava attorno ai fr. 10'000.-/15'000.- e non fr. 80'000.-.
Per contro le dichiarazioni di __________ tese a giustificare l’effettiva esistenza del debito dell’accusato nei suoi confronti, sono poco comprensibili ed anzi inverosimili.
Basti pensare alla dichiarata apertura del conto bancario cointestato con l’accusato, allo scopo di permettere a quest’ultimo il rimborso rateale del prestito. Certo è che se tale fosse stato lo scopo dell’apertura del conto, non vi sarebbe stata cotitolarietà e conseguente possibilità di prelievi da parte del mututario. Le affermazioni dell’accusato (cfr. consid. 8) sono invece coerenti con l’esigenza della cotitolarità del conto.
Poco comprensibile é pure la passività di __________ che mai ha sollecitato, nel corso di diversi anni, il rimborso di un debito di ben fr. 80'000.- (o fr. 90’0000.- come risulta dai documenti ritrovati nel PC). La mancata richiesta di rimborso è semmai indice della non sussistenza del debito preteso, o quantomeno, insieme alle circostanze esposte, questo giudice è rimasto nel dubbio.
Nemmeno è dato sapere come mai dai fr. 90'000.- risultanti dalla fattura del mese di __________ e dal piano di rimborso, si é giunti ai fr. 80'000.- del riconoscimento di debito avvenuto pochi mesi dopo, tenuto conto del fatto che __________ stesso sostiene che non sono intervenuti rimborsi. A proposito dei rimborsi l’accusato rileva di avere restituito “qualcosina” (dell’importo di fr. 10/15'000.riconosciuto) e di avere fatto per l’amico lavori di pittura (Verbale 7 agosto 2009, pag. 2). Non è dato sapere se il rimborso di fr. 1'000.- effettuato alla __________ il __________ (cfr. ricevuta postale agli atti) è avvenuto in deduzione del debito iniziale o del successivo prestito di fr. ca. 1'500.-. L’accusato infatti inizialmente lo considera in deduzione del debito principale (Verbale 7 agosto 2009, pag. 5), poi in deduzione dell’ulteriore prestito di ca fr. 1'500.- (Verbale 7 settembre 2009, pag. 3), per poi dichiarare in sede di dibattimento di non essere certo se il versamento sia stato effettuato in deduzione dell’uno o dell’altro prestito. Ad ogni modo stando al tenore delle dichiarazioni dell’accusato il rimborso da lui sostenuto non è di rilievo e non raggiunge i fr. 10'000.-, corrispondenti alla differenza tra i fr. 80'000.- oggetto del riconoscimento e i fr. 90'000.- ogetto della fattura rinvenuta nel PC.
Neppure risultano agli atti elementi a comprova di pagamenti all’ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (o della __________ Sagl), come invece emerge dalla fattura __________ rinvenuta nel suo PC e dalla quale risulta testualmente “… (omissis) Fattura pagate all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti per ACCU 1 e __________ Sagl” (omissis).
Per di più, come è stato accertato (conisd. 1), l’accusato è stato oggetto di un auto fallimento (art. 191 LEF), che ha come conseguenza un risanamento finanziario. Eventuali pignoramenti di salario quindi decadono, l’interessato può disporre liberamente del suo salario e può venire nuovamente escusso, solo dopo il suo ritorno a miglior fortuna (art. 265 a LEF). Quindi se il debito contestato fosse effettivamente esistito l’accusato (ma anche __________) aveva tutto l’interesse ad inserirlo nel suo auto fallimento (e se ciò fosse avvenuto l’accusato non poteva che confermarlo all’occasione dei suoi interrogatori, poiché un’eventuale menzogna sarebbe stata facilmente smascherata o smascherabile). Sebbene dagli atti non vi siano dati certi, verosimilmente il debito di fr. 80'000.- non è stato insinuato nell’autofallimento, poiché a fronte di 13 attestati carenza beni (Acb) per complessivi fr. 84'976.80, difficilmente vi sarebbero 12 Acb per i restanti fr. 4'976.80. Trattasi quindi di un’ulteriore circostanza che stride con l’effetiva esistenza del debito vantato da __________ nella misura di fr. 80'000.-.
17. Di conseguenza di fronte alle contestazioni costanti e lineari dell’accusato da una parte e d’altra parte alle dichiarazioni non credibili di __________, all’incongruenza persino sul’entità dell’importo riconosciuto, ad un riconoscimento di debito allestito fra semplici partners contrattuali, per di più nell'ambito del mondo del gioco al casinò e dove il beneficiario del riconoscimento di debito contestato era oggetto di inchiesta per truffa e falsità in documenti, in applicazione del principio in dubbio pro reo non può che essere ritenuta la versione più favorevole all’accusato. Egli non può pertanto che essere prosciolto dalle accuse mosse, poiché non è stato possibile accertare con sufficiente serietà l’effettiva sussistenza del debito oggetto dell’imputazione di falsa testimonianza.
18. D’altra parte a titolo abbondanziale, anche volendo ritenere fedefacente il riconoscimento di debito in parola, andrebbe ancora determinato se l’accusato conosceva la falsità delle sue dichiarazioni e abbia voluto dire il falso (prova che incombe all’accusa).
L'accusato ha sempre contestato di essere debitore di __________ per l’importo di fr. 80'000.-, sia direttamente all'amico, come pure all'occasione dei verbali di polizia e dell'interrogatorio dibattimentale. Egli non ha mai nascosto le rivendicazioni dell’amico (sin dal primo verbale) e ha precisato di averle ritenute ridicole tanto da stracciare dinnanzi a lui la richiesta di restituzione (cfr. consid. 13), senza la minima reazione di dissenso. Tanto è vero che, come visto, effettivamente non è intervenuto nessun sollecito. L’accusato dunque, indipendentemente dall’esistenza del riconoscimento di debito, non si è mai ritenuto debitore dell’importo ivi menzionato.
L'accusato ha altresì sempre dichiarato di non ricordare di avere firmato il riconoscimento di debito e che se fosse stato debitore per la cifra contestata, l'avrebbe riferito, perché per lui non cambiava nulla. A questo proposito di oggettivo emerge del resto dagli atti che nel __________ (data degli interrogatori di polizia) l’accusato ha beneficiato di un auto fallimento (cfr. consid. 1 e 16 in fine) e ancora nel __________ le procedure avviate si sono concluse con 2 Acb. A quel tempo quindi, nella peggiore delle ipotesi, anche un ulteriore esecuzione si sarebbe conclusa con un acb, sempre che non fosse stato possibile sollevare eccezione di non ritorno a miglior fortuna (ex art. 265 a LEF).
D’altronde se l’accusato avesse avuto l’intenzione di mentire – mal si comprende perché nel suo primo verbale (quindi prima di prendere atto del ritrovamento del riconoscimento di debito) abbia espressamente riferito di una richiesta di rimborso da parte dell’amico per un importo di fr. 100'000.-, quindi ben fr. 20'000.- superiore al debito contestato.
Non emergerebbero dunque elementi sufficientemente probanti a carico dell’accusato per ritenere realizzato nemmeno il presupposto soggettivo (intenzionalità) del reato di falsa testimonianza.
19. L’accusato deve quindi essere prosciolto, con l’assegnazione di congrue ripetibili, così come richiesto.
visti gli art. 1 e segg. 307 cpv. 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dall’imputazione di falsa testimonianza, art. 307 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2750/2010 del 14 giugno 2010.
carica tasse e spese giudiziarie allo Stato.
assegna all’DI 1 fr. 700.00 (settecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
AINQ 1, __________, ACCU 1, __________ DI 1, __________,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 400.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.