Incarto n. 10.2010.252 DA 1854/2010
Bellinzona 3 maggio 2011
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata
per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,
a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;
b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica automatica;
2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 33 LARM, art. 17 cpv. 1 LCP
perseguito con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1854/2010 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 40.00 (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla devoluzione allo Stato, Fondo d'intervento selvaggina dell'importo di fr. 50.- a valere quale risarcimento (art. 40 LCC):
4. Alla privazione del diritto di cacciare per la durata di due anni.
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
6. Ordina la confisca di:
- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica (art. 69 o 70 CP).
- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;
- 1 colpo cal. 22 LR.
7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2010 dall'accusato;
sentito l’accusato, il quale contesta il contenuto del decreto di accusa e chiede di essere prosciolto dai reati ascrittigli, nonché la restituzione del fucile sequestrato senza il silenziatore;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata, per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a __________, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR a ricarica automatica, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,
a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;
b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore, ricarica automatica;
1.2 . infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, per avere, nelle circostanze di cui sopra, intenzionalmente, senza diritto, sprovvisto di autorizzazione, portato un'arma;
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Quid della devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.-- a valere quale risarcimento?
5. Quid della privazione del diritto di cacciare per la durata di due anni?
6. Deve essere ordinata la confisca di:
- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica;
- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;
- 1 colpo cal. 22 LR?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 33 cpv. 2 LArm; 17 cpv. 1, 20, 23 LCP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sulla caccia, in parte tentata
per avere, nel mese di ottobre 2008 e nuovamente il 28 ottobre 2009 a Ronco s./Ascona, intenzionalmente e senza autorizzazione, mediante fucile a palla cal. 22 LR, munito di silenziatore e magazzino a più colpi estraibile,
a) esercitando la caccia, abbattuto un merlo, specie protetta a livello federale; esploso un colpo contro un uccello (tordo o merlo), della specie protetta;
b) uso di armi o mezzi ausiliari vietati: utilizzato fucile munito di silenziatore;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 20.--( venti) cadauna, per un totale di fr. 200.-- (duecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. alla devoluzione allo Stato, Fondo d’intervento selvaggina dell’importo di fr. 50.-a valere quale risarcimento.
4. alla privazione del diritto di cacciare per la durata di un anno, sospesa condizionalmente per un anno.
5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.-- con motivazione scritta e di fr. 500.-- senza motivazione scritta.
proscioglie ACCU 1
dall’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per i fatti indicati al punto 2 del decreto di accusa n. 1854/2010 del 19 aprile 2010, trattandosi di reato di lieve entità commesso per negligenza;
ordina la confisca di:
- 1 fucile cal. 22 LR a ricarica automatica (art. 69 o 70 CP);
- 1 richiamo acustico elettronico con altoparlante per uccelli;
- 1 colpo cal. 22 LR
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Ufficio reperti, Bellinzona
Polizia scientifica, Giubiasco
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 risarcimento
fr. 750.00 totale