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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.10.2012 10.2010.250

17 ottobre 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,567 parole·~8 min·2

Riassunto

Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.250 10.2010.251   DA 1696/2010 DA 1698/2010

Bellinzona 17 ottobre 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1ACCU 1      e ACCU 2ACCU 2        (difensore di entrambi: DI 1, __________)  

ACCU 1

prevenuto colpevole di         violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza

                                        per avere, a __________, nel periodo __________,             agendo di comune accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

                                        montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

                                        omesso di adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1698/2010 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di CHF 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 60.- (sessanta) (art. 34 segg. CP).

                                        L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di  mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (nove) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

ACCU 2

prevenuto colpevole di        violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza

                                        per avere, a __________, nel periodo __________,             agendo di comune accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

                                        montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

                                        omesso di adottare tutte le minime misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare di eseguire un calcolo della pressione del vento per evitare le possibilità di ribaltamento, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dagli ancoraggi e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 229 cpv. 2 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 aprile 2010 n. 1696/2010 del   che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di CHF 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 90.- (novanta) (art. 34 segg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di  mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 per ACCU 1 e per ACCU 2

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

viste                                 le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 20 aprile 2010;

richiamato                         il decreto di riunione dei procedimenti 22 dicembre 2011;

sentito                               il difensore, il quale sostenendo la nullità della perizia allestita dall’Ing. __________ l’assenza del nesso causale adeguato e l’applicazione, alla fattispecie, dell’art. 53 CP, postula l’annullamento dei decreti d’accusa a carico dei suoi assistiti, per cui domanda pertanto il proscioglimento con tasse e spese a carico dello Stato;

sentiti                                per ultimi gli accusati, i quali ricordano entrambi le tante fatalità che hanno caratterizzato la fattispecie, in cui non intravvedono una loro negligenza;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                    2.  Se ACCU 2 è autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                    3.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1 e/o 2, quale deve essere la pena.

                                    4.  A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 34, 42,47, 48 lett. d), 106, 229 cpv. 2 CP; 453, 455 CPP-CH; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 2, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

                                        montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

                                        omesso di adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

condanna                        ACCU 1,

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 700.- (settecento).

                                                    L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento).

                                        In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

dichiara                           ACCU 2,

                                        autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP), per avere, a __________, nel periodo __________, agendo di comune accordo con ACCU 1, suo socio e come lui gerente della __________ Sagl,

                                        montando sul tetto dello stabile "__________" alcune insegne luminose di grandi dimensioni, ponendo alla loro base della zavorra del peso di circa kg 800 e fissandole parzialmente in profilati di alluminio con viti autofilettanti,

                                        omesso di adottare le misure precauzionali richieste dalle circostanze, in particolare ritenuto che i lavori di fissaggio e i controlli di stabilità non erano ancora stati eseguiti, per cui per negligenza vennero trascurate le regole riconosciute dell'arte, con la conseguenza che a causa di una tempesta di vento le cui raffiche non erano comunque di forza eccezionale per la nostra regione, le strutture tubolari si staccarono dal sistema di fissaggio e caddero nel sottostante piazzale aperto al pubblico, mettendo così in pericolo l'integrità delle persone;

condanna                    ACCU 2,

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'000.- (mille);

                                                    L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento).

                                        In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

carica                               la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) a ACCU 1 e ACCU 2 nella misura di ½ a ciascuno.

                                            La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunica                        che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

ACCU 1, , __________ ACCU 2,  __________ DI 1, __________,  

per raccomandata

-   Procuratore pubblico __________, __________,

                                        - alla crescita in giudicato

                                          Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

                                           Sezione della popolazione, Bellinzona

                                           Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                          Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                           Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        CHF                   200.-          multa

                                        CHF                   200.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        CHF                   175.-          spese giudiziarie                                                 

                                        CHF                   575.-          totale

Distinta spese                   a carico di ACCU 2,

                                        CHF                   200.-          multa

                                        CHF                   200.-          tassa di giustizia senza motivazione

                                        CHF                   175.-          spese giudiziarie                                                 

                                        CHF                   575.-          totale

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