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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.06.2010 10.2010.246

24 giugno 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·548 parole·~3 min·2

Riassunto

Opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.246 DA 1855/2010

Bellinzona 24 giugno 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

                                        per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto

                                       fatti avvenuti a __________ il 12.01.2010;

                                       reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 aprile 2010 n. 1855/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

   1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2010, limitatamente alla pena;

indetto                               il dibattimento 24 giugno 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 maggio 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusat il quale si dichiara disposto, se del caso, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

posto                                a giudizio il seguente quesito:

                                    1.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 37, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo                       al quesito posto;

prende atto che               ACCU 1

                                        è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1855/2010 del 19 aprile 2010.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 42 (quarantadue) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Lugano, Sezione della circolazione, Camorino, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      300.00       totale

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