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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.12.2010 10.2010.23

10 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·622 parole·~3 min·3

Riassunto

Sottrarre un'autovettura alla sorella essendo in possesso del documento di allievo conducente, condurre la vettura senza essere accompagnato in particolare da persona abilitata all'insegnamento

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.23 DA 282/2010

Bellinzona 10 dicembre 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lorenza Pedrazzini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di   1.  furto d'uso

                                  per aver sottratto l’autovettura Fiat targata __________ __________, per farne uso;

                                  fatti avvenuti a __________; reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.

                                   2.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                         per avere, in qualità di allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all'insegnamento;

                                         fatti avvenuti a __________ __________ ; art. 95 cifra 1 LCStr in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LCStr;

perseguito                          con decreto d’accusa del 25 gennaio 2010 n. 282/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2. Alla multa di fr. 400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                    4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 gennaio 2010;

indetto                               il dibattimento 10 dicembre 2010, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 settembre 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  ACCU 1 è da ritenere colpevole di furto d’uso per i fatti descritti al punto 1 del decreto d’accusa?

2.    ACCU 1 è da ritenere colpevole di guida senza licenza di condurre per i fatti descritti al punto 2 del decreto d’accusa?

3.    In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.    Chi paga le tasse e le spese di giustizia?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 94 cifra 2, 95 cifra 1 in relazione con l’art. 15 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di furto d'uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 282/2010 del 25 gennaio 2010.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento)

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

carica                               allo Stato tasse e spese per fr. 350.--;

carica                               all’accusato tasse e spese per fr. 80.--;

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Sezione della circolazione, Camorino, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,  

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                         30.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie                  

                                        fr.                      580.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                  

                                        fr.                      350.00       totale

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