Incarto n. 10.2010.168 DA 1814/2009
Bellinzona 15 novembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Giuseppe Gianella in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di furto di poca entità (ripetuto)
per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in danno al CIVI 1:
- in data 17.01.2009 un software per computer Windows XP Pro del valore di fr. 229.-;
- in data 14.02.2009 merce varia per un valore di fr. 94.70 (refurtiva quest’ultima restituita alla parte lesa)
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall’art. 139, richiamato l'art. 172ter CP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1814/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al versamento alla parte civile dell’importo di fr. 629.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 novembre 2010, al quale ha preso parte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, confermando il decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato da ritenere colpevole per ripetuto furto di lieve entità per i fatti indicati nel decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1814/2009?
2.In caso affermativo quale deve essere la pena?
3.Chi paga le tasse e le spese di giudizio?
4.Devono essere riconosciute le pretese di parte civile quantificate in fr. 629.-?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 139, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1 Lugaggia
autore colpevole di furto di poca entità (appropriazione semplice), art. 139 cifra 1 CP, art. 172ter CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1814/2009 del 20 aprile 2009, quo ai fatti 17 gennaio 2009.
Quo ai fatti del 14 febbraio 2009 è prosciolto.
condanna ACCU 1 Lugaggia
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al versamento alla parte civile all’importo di fr. 229.- (duecentoventinove) a titolo di risarcimento;
per la rimanenza di fr. 400.- (quattrocento) la parte civile è rinviata al competente foro civile;
3. al pagamento di ½ delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 200.- (duecento);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale