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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2010 10.2010.121

15 aprile 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·656 parole·~3 min·5

Riassunto

Perdere la padronanza del veicolo essendo sotto influsso di stupefacenti (cannabis, cocaina, oppiacei) e alcool

Testo integrale

Incarto n. 10.2010.121 DA 821/2010

Bellinzona 15 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine

                                         per aver condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo;

                                1.1.   in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.04 - max. 1.28 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;

                                1.2.   sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis, la cocaina e gli oppiacei;

                                        fatti avvenuti __________ __________, reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

                                         fatti avvenuti __________; reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 febbraio 2010 n. 821/2010 del AINQ 1che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-.                                       L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 30 (trenta) giorni inflittagli da questo stesso Ministero Pubblico il 4.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 marzo 2010, limitatamente all’imputazione 1.2, poiché sostiene di non aver condotto il veicolo sotto l’influsso di cocaina e di oppiacei;

indetto                               il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 marzo 2010, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posto                                a giudizio il seguente quesito:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nell’imputazione n. 1.2 del decreto di accusa a suo carico.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       al quesito posto

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto il motoveicolo KTM targato TI 21363 sotto influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 25.11.2009 risultata positiva per la cannabis in misura superiore ai valori indicati dall’art. 34 dell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale.

rileva                               che i dispositivi del decreto di accusa, contro i quali non è stata fatta opposizione, sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 22 febbraio 2010.

prescinde                         dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, Camorino, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                1’500.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie                 

                                        fr.               2’000.00            totale

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