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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.09.2009 10.2009.94

24 settembre 2009·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·794 parole·~4 min·5

Riassunto

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.15 - max. 2.71 grammi per mille) - recidivo

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.94 DA 335/2009

Bellinzona 24 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura Opel targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.15 - max. 2.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 2.38 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 17 ottobre 2008;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 335/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7’500.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata            nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 settembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 24 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo assistito, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, chiede unicamente di non revocare la sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 25 settembre 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 335/2009 del 26 gennaio 2009;

condanna                         ACCU 1

                                         1.  alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 7’500.-- (settemilacinquecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 settembre 2006 , ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                   - 2000.00       dedotta cauzione già versata

                                        fr.                      200.00       totale

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